Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9086 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9086 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO SALVATORE N. IL 01/11/1960
avverso l’ordinanza n. 2/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania rigettava
l’istanza avanzata da Salvatore Amato, volta ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art.
15 legge n. 327 del 1988 dopo la cessazione della misura di prevenzione applicata al
predetto per la durata di un anno.
Rileva a ragione che l’istanta idopo la cessazione della misura, aveva più volte violato
la legge essendo stato condannato irrevocabilmente nel 2003 per violazione dell’art. 5
d.lgs. n. 286 del 1998 ed indagato per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. archiviato per

compagnia di pregiudicati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo
del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge, rilevando che il reato per il
quale è stata applicata la pena è del 2002 e il reato di guida senza patente è stato
archiviato. La frequentazione con pregiudicati è meramente assertiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria
decisione sorretta da motivazione congrua ed ancorata alle circostanze di fatto emerse nel
procedimento con riferimento alla condotta della ricorrente successiva alla cessazione
della misura di prevenzione, facendo corretta applicazione della disciplina della
riabilitazione di cui all’ art. 15 legge n. 327 del 1988 (ora art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011)
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

intervenuta prescrizione; inoltre, nel 2014 è stato controllato in due occasioni in

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