Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9086 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9086 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIARROCCHI LUIGINO N. IL 16/05/1959
avverso la sentenza n. 2616/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per parte civile, l’Avv

Data Udienza: 19/11/2013

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udito il PG in persona del sost. proc. gen. d.ssa G. Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso,
uditi i difensori, avv. ti F. Valori (che ha illustrato il ricorso) e R. Romagnoli (che ad esso si è
riportando), chiedendone entrambi l’accoglimento.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Ancona, in parziale riforma
della pronuncia di primo grado, ha assolto Ciarrocchi Luigino dal delitto di bancarotta
fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste; ha confermato l’affermazione di
responsabilità con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha
rideterminato il trattamento sanzionatorio, ovviamente in melius.
L’imputazione residua a carico del Ciarrocchi è così formulata: articolo 110 cp, 216, 219, 223
LF perché, in concorso con l’amministratore di diritto Paolini Pasquale, nella qualità di
amministratore di fatto della PALM BEACH TRAVEL srl, dichiarata fallita con sentenza del 19
giugno 2001, teneva in maniera irregolare e incompleta i libri e le altre scritture contabili
prescritti dalla legge, in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari della società.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge sostanziale, in quanto
i giudici del merito hanno fondato la prova sulla base degli accertamenti induttivi e presuntivi
operati dalla Guardia di Finanza nell’ambito di indagine volta a verificare la sussistenza di
evasione fiscale. Orbene, è noto che, in tema evasione fiscale, è ammessa un’ampia possibilità
di prova presuntiva, possibilità che, viceversa, è molto più ristretta in ambito penale, nel quale
si può ricorrere alla presunzione solo in casi strettamente previsti dalla legge e quando gli
indizi a disposizione del giudicante siano univoci, precisi e concordanti. Non è dunque
consentito utilizzare in sede penale il meccanismo probatorio approntato per l’accertamento
degli illeciti fiscali. Orbene, non può dimenticarsi che il curatore fallimentare ebbe ad affermare
che, a parte la mancanza del libro inventari e di alcune dichiarazioni fiscali, la contabilità era
stata regolarmente elaborata, sia pure con superficialità. Peraltro, la tenuta della contabilità
compete unicamente all’amministratore di diritto e, se il ricorrente è stato considerato
amministratore di fatto, tale incombenza non poteva ritenersi gravare su di lui.
3. Si deduce ancora violazione di legge processuale, atteso che la notifica della citazione
in appello deve ritenersi nulla. Invero il ricorrente aveva per tempo eletto domicilio presso la
sua abitazione in Massignano, via Montecantino n. 55. La notifica viceversa fu tentata,
erroneamente, al civico 57. Conseguentemente essa notifica non andò a buon fine.
All’udienza del 30 marzo 2012, il tribunale, rilevando la mancata notifica, rifissò la trattazione
della causa al 15 novembre del medesimo anno, disponendo il rinnovo della notifica ai sensi
del quarto comma dell’articolo 161 del codice di rito.
3.1. È evidente l’error in procedendo, atteso che si può far ricorso alla procedura di cui
al quarto comma dell’articolo 161 solo quando la notifica al domicilio eletto, pur correttamente
operata, ha avuto esito negativo; nel caso di specie, viceversa, come anticipato, fu eseguita
erroneamente già la prima notificazione. Ne consegue che il Ciarrocchi non ha mai avuto
regolare e legale conoscenza della data di fissazione del procedimento a suo carico in grado di
appello, tanto che è rimasto contumace in secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve ovviamente prima esaminare la seconda censura. Essa è priva di
fondamento.
La notificazione del decreto di citazione a giudizio con consegna di copia al difensore di
fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall’imputato, dà luogo a una nullità a regime
intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di
fatto contrari, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza
effettiva del procedimento da parte dell’imputato (ASN 200839159-RV 241124). Essa deve
dunque esser dedotta entro i termini ex art 180 cpp (ASN 200837177-RV 241206), vale a dire,
nel caso in esame, non oltre la deliberazione della sentenza di appello.

RITENUTO IN FATTO

2. La prima censura è, del pari, infondata. Invero, in occasione dell’accertamento
fiscale. La Guardia di Finanza verificò anche la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili. Circostanza questa che fu confermata anche dal curatore.
È del tutto irrilevante dunque l’ampiezza dei poteri del predetto organo di polizia in tema di
accertamento di eventuali condotte di evasione fiscale. Se pure, infatti, gli estremi del reato di
bancarotta fraudolenta documentale sono emersi nel corso di un accertamento mirato ad altro
scopo, ciò non toglie che essi hanno una obiettiva consistenza e un autonomo fondamento
(mancanza e/o tenuta irregolare di libri e scritture contabili) ; consistenza e fondamento che
non sono certo inficiati dalla ampiezza dei poteri di indagine della Guardia di Finanza in
tutt’altro settore.
3. Quanto al fatto che il Ciarrocchi, in quanto mero amministratore di fatto, non fosse
tenuto da garantire la regolarità delle scritture, si deve ovviamente replicare che lo stesso è
chiamato a rispondere del delitto in questione a titolo di concorso con l’amministratore di
diritto, Paolini.
4. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, addì 19.XI.2013.-

1.1. Ebbene, alla udienza del 30 marzo 2012 (si tratta dell’udienza della quale è parola
nel ricorso) erano presenti i difensori che nulla obiettarono, né nulla rilevarono nelle udienze
successive.

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