Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9085 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9085 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Testa Celestino, nato il 26.11.1946 a Sessa Aurunca – parte civile
nel procedimento penale nei confronti di
De Sabato Giuseppe
contro la sentenza del Tribunale di Campobasso del 28.02.2012;
– letto il ricorso, la memoria dell’imputato depositata 1’8 novembre 2012 e il provvedimento
impugnato ;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto S. Spinaci, che ha
concluso per l ‘inammissibilità del ricorso;
– udito il difensore dell’imputato avv. M Agnusdei che ha concluso per l ‘inammissibilità del
ricorso della parte civile;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere può proporre
ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. “la persona offesa costituita
parte civile” (art. 428 comma 2 c.p.p.). Ne consegue che la persona
danneggiata che non sia anche persona offesa, anche se costituita
parte civile, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione
avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale

Data Udienza: 22/11/2012

2. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, nei delitti contro l’amministrazione della giustizia, persona
offesa del reato è lo Stato, a cui può aggiungersi un’altra vittima,
quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la
descrizione dell’aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui
posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore
danneggiato.
Ciò non avviene però nella falsa testimonianza, di cui all’art.
372 c.p., che solo eventualmente può danneggiare le situazioni
giuridiche di una serie indefinita di persone, non contemplate nella
descrizione normativa (Cass. Sez. 6, n. 223/1998, Rv. 209911,
Berrera; Sez. 6, n. 2982/1999, Rv. 215270, Taboni; Sez. 6, n.
15200/2011, Rv. 250038, De Angelis).
3. Il ricorso di Celestino Testa va, pertanto, dichiarato
inammissibile giacché egli non è parte offesa del delitto di falsa
testimonianza.
4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si
ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 euro, in
relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 novembre 2012
Il con ì lier e .
o

impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici
della persona offesa.

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