Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9085 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9085 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAUGERI GIAN SANTO N. IL 19/05/1950
avverso l’ordinanza n. 520/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in
funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta di applicazione del
beneficio dell’indulto, ai sensi della legge n. 241 del 2006, avanzata da
Giansanto Maugeri.

2. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo, personalmente, il condannato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
Il codice di rito (art. 672, comma 1 cod. proc. pen. e art. 667, comma 4,
cod. proc. pen.) prevede che per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il
giudice dell’esecuzione procede senza formalità e cioè senza fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti

(de plano)

e che contro tali

provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso
giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui
all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza. Secondo l’indirizzo
prevalente di questa Corte, ciò vale anche nel caso in cui il giudice
dell’esecuzione abbia erroneamente provveduto all’esito dell’udienza camerale.

E’ consentita, in tal caso, la riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla
base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del

favor

impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv. 244221; Sez. 6, 21
aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223,
rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio
2003, n. 34403, rv. 225717).
Il ricorso, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere,
pertanto, qualificato opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il giudizio
di opposizione in base al combinato disposto di cui agli artt. 667, comma 4, e
666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Catania.
Così deciso, il 19 novembre
Il dpnsigliereestensore

EPOSITATA
IN CANCELLERIA

esidente

denunciando la violazione di legge.

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