Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9084 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9084 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DURRA SAIMIR N. IL 18/04/1974
avverso l’ordinanza n. 219/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione accoglieva
parzialmente l’istanza avanzata da Saimir Durra , volta ad ottenere l’applicazione
della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai
reati giudicati con le sentenze specificamente indicate; rigettava la richiesta in
relazione alle altre condotte in ragione della significativa distanza cronologica e
della mancanza di elementi ulteriori sintomatici dell’unicità del disegno

Conseguentemente, rideterminava la pena complessiva per i reati per i quali
è stata riconosciuta la continuazione in anni otto, mesi cinque e giorni dieci di
reclusione ed euro 39.335 di multa.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato che deduce la violazione di legge in ordine al diniego della
continuazione relativamente agli ulteriori reati e lamenta il vizio di motivazione in
relazione ai criteri di quantificazione della pena.
Con nota pervenuta il 6.11.2015 afferma l’ammissibilità delle doglianze che
ribadisce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
Nella specie, è stata esclusa la continuazione per alcuni dei reati
evidenziando che si tratta di fatti commessi a significativa distanza di tempo
rispetto agli altri.
Quanto ai rilievi in ordine alla determinazione della pena, deve affermarsi
che, nella specie, giudice dell’esecuzione si è attenuto al principio affermato da
questa Corte secondo il quale laddove si proceda all’applicazione della
continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice è vincolato dal
giudicato per quanto riguarda l’individuazione del reato più grave e per la misura
di pena stabilita per tale reato, mentre è libero – nell’ambito di una valutazione
complessiva di tutti i fatti unificati nella continuazione, considerati nel loro
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criminoso.

insieme – di rideterminare gli aumenti di pena per i reati cd. satellite (Sez. 1, n.
46905, 10/11/2009, Castorina, rv. 245684).
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha dato conto della valutazione
operata ai fini della determinazione degli aumenti di pena relativi ai singoli reati
in termini di congruità di quelli già operati dal giudice della cognizione e di quello
indicato per l’ulteriore reiterata violazione della stessa specie.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di

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