Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9084 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9084 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZILIO PASQUALE N. IL 20/02/1963
avverso la sentenza n. 2843/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
ersona del Dott.

Udito, per la parte civile, Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen. d.ssa G. Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce carenze dell’apparato motivazionale,
atteso che, con l’atto di appello, era stato fatto notare che sulla persona dell’imputato non era
stata rinvenuta neanche la moneta da 2 euro. La corte d’appello, in merito, ha risposto
motivando sul fatto che l’imputato aveva una somma -grosso modo- equivalente a metà della
somma rubata perché l’altra metà poteva essere stata trattenuta da un complice o
diversamente nascosta. Ne consegue che la censura sopra riportata è rimasta priva di risposta.
La corte d’appello ha poi sostenuto che gli arnesi (un cacciavite e una pinza) dei quali Zilio fu
trovato in possesso verosimilmente erano stati adoperati per commettere il furto. Ciò in base
al fatto che il cacciavite sarebbe stato custodito in modo anomalo e che la pinza era custodita
nel medesimo sacchetto che conteneva gli spiccioli. Ebbene, dal verbale di sequestro, si evince
che la pinza non era affatto contenuta in detto sacchetto e che il cacciavite era infilato nel
supporto del faro della bicicletta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle
ammende. Si stima equo determinare detta somma di C 1000.
2. L’imputato fu sorpreso in ora notturna -a breve distanza dal luogo nel quale era stato
consumato il furto- in possesso della somma di C 336 in moneta, oltre che di un cacciavite e di
una pinza. Lo stesso, come si legge nella sentenza ricorsa, non fornì alcuna giustificazione né
circa il possesso del denaro, della pinza e del cacciavite, né circa la sua presenza in loco.
Con il ricorso, ci si lamenta del fatto che nessuna risposta è stata data alla considerazione in
base alla quale sulla persona di Zilio non siano state trovate monete da 2 euro. Tuttavia non si
chiarisce quale incidenza e quale rilevanza debba avere tale circostanza.
I giudici del merito, coordinando tutte le emergenze probatorie sopra ricordate, hanno
ritenuto, certo non illogicamente, che gli indizi raccolti a carico dell’imputato fossero più che
sufficienti per affermarne la colpevolezza. In merito, come anticipato, il ricorso non formula
alcuna significativa obiezione.
3. La inammissibilità del ricorso rende inoperativa la prescrizione del reato
contravvenzionale.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, addì 19.XI.2013.-

1. La corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale Zilio Pasquale fu condannato alla pena di giustizia, in
quanto riconosciuto colpevole di furto pluriaggravato delle monete contenute in slot-machine e
della contravvenzione di cui all’articolo 707 cp.

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