Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9082 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9082 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPICINO MANOLO N. IL 15/03/1976
avverso l’ordinanza n. 46/2013 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Manolo Lupicino, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze
specificamente indicate, pur tenuto conto della natura parzialmente omogenea di alcuni
reati, stante la distanza temporale e le diverse modalità delle condotte.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il

che il giudice avrebbe dovuto indagare, sulla base delle sentenze, la configurabilità del
medesimo disegno criminoso tra reati temporalmente contigui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Il
giudice può, però, motivatamente dare prevalenza anche soltanto ad alcuni di essi.
Nella specie, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate tenuto conto
della compiuta valutazione operata dal giudice, facendo corretta applicazione dei principi
di diritto, con riferimento ai singoli reati sia avuto riguardo all’epoca di commissione che
alla natura ed alle modalità della singole condotte. Il ricorrente, quindi, muove censure
volta ad una non consentita rivalutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

condannato denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione lamentando

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA