Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9081 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9081 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GNAS ZBIGNIEW N. IL 22/04/1966
avverso l’ordinanza n. 7658/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva le istanze avanzate da Gnas Zbigniew, volte ad ottenere la misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare, tenuto
conto che la protratta devianza e la gravità del reato in espiazione impongono una più
approfondita verifica attraverso il trattamento intrannurario.

2.

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,

gran parte; inoltre, ha dimostrato la volontà di modificare la propria condotta di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e
volto alla mera rivalutazione degli elementi sui quali il tribunale ha fondato la decisione
con motivazione congrua ed immune da illogicità ed interne contraddizioni.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.
pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così d ciso, il 19 novembre 2015.

personalmente, rilevando che i reati sono risalenti al 2002 e la pena è già stata espiata in

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