Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9080 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9080 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Larussa Manlio, nato a Catanzaro il 30.10.1984, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Catanzaro il 28.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

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udito per il ricorrente il difensore di fiducia,Vche ha concluso per
l’accoglimento del ricorso, esponendone i motivi.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 13/11/2013

1. Con sentenza pronunciata il 28.11.2012 la corte di appello di
Catanzaro, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 11.9.2008,
aveva condannato Larussa Manlio, in sede di giudizio abbreviato, alla
pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81, cpv.,

319, 321, c.p. (capo i); 110, 81, cpv., 476, co. 1 e 2, c.p. (capo I); 110,
81, cpv. 477, c.p. (capo m); 110, 48, 479, c.p. (capo n), rideterminava
in senso più favorevole all’imputato il trattamento sanzionatorio, previa
pronuncia di assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo i), con la
formula perché il fatto non sussiste, confermando nel resto l’impugnata
sentenza.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Larussa, a mezzo
del suo difensore di fiducia, lamentando la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto: 1)
l’affermazione che, tra i fascicoli degli studenti universitari esaminati,
l’unico a risultare smarrito era proprio quello del Larussa, posta dalla
corte territoriale a fondamento della sua decisione, risulta contraddetta
dalle risultanze processuali, poiché risultava smarrito anche il fascicolo
della studentessa Meleca, la cui posizione è stata successivamente
definita con provvedimento di archiviazione; 2) anche l’ulteriore
circostanza valutata come decisiva per la condanna del Larussa,
rappresentata dalla mancata annotazione nei registri degli esami, come
superate, delle prove di diritto privato e di diritto tributario, ad avviso
del ricorrente non assume un valore decisivo, in quanto i suddetti
registri non risultano acquisiti agli atti del procedimento, né visionati
dalla polizia giudiziaria, essendo stato acquisito al riguardo solo il
contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal prof. Ostuni, il
quale ha affermato di averli visionati, riscontrando il mancato
superamento da parte del Larussa delle predette prove di esame; 3)
deve ritenersi inidoneo a fondare l’assunto accusatorio il contenuto di
una conversazione oggetto di captazione tra Marcello Francesco
(responsabile dell’ufficio di segreteria dell’Università della Calabria) ed

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A-

altra persona, nel corso della quale si farebbe riferimento al Larussa,
senza che tuttavia vi sia alcuna certezza che si tratti proprio
dell’imputato, emergendo dagli atti l’esistenza di un altro studente
indagato di nome Larussa Danilo.
3. Con i motivi nuovi depositati il 28.10.2013 il Larussa insiste nelle

il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, in
quanto la corte territoriale con motivazione manifestamente illogica e
contraddittoria, ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per i reati di falso materiale ed ideologico, sulla base dei
medesimi elementi indiziari dallo stesso giudice di secondo grado non
ritenuti sufficienti a dimostrare l’esistenza di un accordo corruttivo tra il
Larussa ed il citato Marcello Francesco; dall’altro l’intervenuta estinzione
per prescrizione dei reati di cui agli artt. 476 e 477, c.p., che si
assumono compiuti in occasione dell’esame di diritto privato, falsamente
indicato come superato il 16.1.2006, momento a partire dal quale deve
calcolarsi il decorso del relativo termine prescrizionale, pari a sette anni
e sei mesi, che pertanto risulta perento il 16.7.2013.
3. Il ricorso non può essere accolto, per infondatezza dei motivi, originari
e nuovi, che ne sono posti a sostegno.
4. Ed invero, non può non rilevarsi che le doglianze del ricorrente si
pongono ai confini della inammissibilità, in quanto con esse, da un lato
viene prospettata una versione alternativa dei fatti per cui si è
proceduto, rispetto a quella fatta propria dal giudice di secondo grado,
dall’altro vengono reiterate le medesime censure che hanno trovato
adeguata risposta da parte della corte territoriale.
La corte di appello, infatti, con motivazione approfondita ed immune da
vizi, ha evidenziato come l’avvenuta falsificazione dei verbali relativi agli
esami di diritto privato e diritto tributario “sostenuti” dal Larussa il
16.1.2006 ed il 29.6.2006, sia dimostrata dalle dichiarazioni del prof.
Ostuni, il quale, nel consegnare alla polizia giudiziaria procedente, in
qualità di delegato del rettore alla didattica del corso di laurea in
economia aziendale, i registri contenenti i suddetti verbali (che, dunque,

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censure già esposte, rappresentando due ulteriori doglianze: da un lato

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risultano formalmente
acquisiti al procedimento come risulta dal verbale di acquisizione di
documentazione del 20.11.2006), ha specificato che, effettuato un
controllo sugli esami sostenuti dall’imputato, aveva rilevato “la mancata
verbalizzazione in originale degli esami di diritto privato e di diritto

La piena utilizzabilità di tali dichiarazioni, in conseguenza della scelta del
rito alternativo del giudizio abbreviato, con conseguente accettazione di
un giudizio “allo stato degli atti”, che si estende a tutti gli atti del
procedimento, con l’unica eccezione di quelli affetti da situazioni
patologiche tali da coincidere con l’inutilizzabilità assoluta (cfr. Cass.
pen., sez. VI, 09/10/2012, n. 40610, V.C. e altro), in uno con la
circostanza, del pari dimostrata e non contestata dal ricorrente, del
mancato rinvenimento del fascicolo personale del Larussa, costituiscono
da soli elementi processuali idonei a fondare l’ipotesi accusatoria anche
in relazione alla “successiva falsificazione del certificato amministrativo
contenente il prospetto riassuntivo di tutta la carriera dello studente e
del verbale dell’esame di laurea e del diploma nella parte relativa al
compimento regolare di tutti gli studi universitari”, necessariamente
connessa alla originaria falsificazione dei verbali di esame.
Nel percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale con intrinseca
coerenza logica, pertanto, gli elementi processuali, di cui il ricorrente
propone una lettura atomistica e parcellizzata, si integrano
reciprocamente, contribuendo a formare una decisione organica, in cui la
mancanza del fascicolo personale del Larussa costituisce circostanza
dotata di valore probatorio ai fini della fondatezza dell’assunto
accusatorio, solo in quanto collegata alla accertata falsificazione dei
verbali degli esami, che ha consentito correttamente a1f311 corte
territoriale di affermare come la sottrazione del fascicolo personale del
Larussa sia stata dolosamente preordinata “allo scopo di rendere più
difficoltosa la ricostruzione del corso di studi dello stesso”.
Né va taciuto il difetto di allegazione da parte del ricorrente, in
violazione del cd. principio della “autosufficienza del ricorso”, degli atti

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tributario:

del procedimento che dimostrerebbero lo smarrimento del fascicolo
personale della Meleca e l’esistenza di altro indagato con lo stesso
cognome del ricorrente, a prescindere dall’assoluta genericità delle
doglianze difensive al riguardo.
Infondato deve ritenersi anche il motivo nuovo prospettato dal

trova la sua ragione giustificatrice, come chiarito dalla corte territoriale,
dalla mancata dimostrazione che l’avvenuta falsificazione dei verbali sia
avvenuta dietro corresponsione di denaro o di altra utilità, conclusione,
giuridicamente ineccepibile, che non incide in alcun modo sulla
dimostrata falsificazione degli atti in precedenza indicati.
Infondata, infine, è anche la doglianza relativa alla invocata prescrizione,
in quanto il ricorrente confonde la data di superamento dell’esame di
diritto privato, frutto della falsificazione (il 16.1.2006) con il momento in
cui la falsificazione del verbale e del libretto universitario è stata
commessa.
Non essendovi prova certa di quando essa sia avvenuta, occorre fare
riferimento, ai fini della individuazione della data del commesso reato, al
momento in cui i delitti in questione sono stati accertati, vale a dire al
20.11.2006.
Dovendo, pertanto, da tale momento iniziare il decorso del termine di
prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, esso nella sua estensione
massima non risulta, allo stato, ancora perento.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse
del Larussa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13.11.2013.

ricorrente, in quanto l’assoluzione del Larussa dal reato di cui al capo i)

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