Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 908 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 908 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DORO MAURO N. IL 07/03/1965
avverso la sentenza n. 1583/2012 TRIBUNALE di SASSARI, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

N FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari applicava a DORO Mauro, a norma degli artt.
444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di violenza
privata, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto ingiustificato di coltello, commessi il 9 luglio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche con
riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, interamente al trattamento
sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre
l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità
della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato
evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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