Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 908 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 908 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUGNONI AMELIO N. IL 23/01/1949
avverso la sentenza n. 801/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Amelio Brugnoni ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con
la quale, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Perugia, la Corte d’appello
umbra ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo B), in quanto
estinto per intervenuta prescrizione, ha applicato le circostanze attenuanti generiche, ha
dichiarato assorbito il delitto di minaccia in quello di resistenza a pubblico ufficiale ed ha, in
conseguenza, ridotto la pena inflitta all’imputato in primo grado nei termini indicati in

Il ricorrente eccepisce, col primo motivo, l’erronea applicazione di legge penale in relazione
all’art. 337 cod. pen., evidenziando che nella specie fanno difetto sia l’elemento oggettivo del
compimento di un atto d’ufficio o di servizio, sia l’elemento soggettivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Per un verso, il ricorrente rinnova i medesimi argomenti già dedotti in appello e non si
confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. Per altro verso, il ricorrente propone doglianze non scrutinabili nella sede di legittimità in
quanto tese a sollecitare una rivisitazione delle valutazioni di merito (ex plurimis Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), a fronte della linearità e della conformità a
logica e diritto delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione in merito alla ritenuta
integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale (v. pagine 6 e seguenti).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016
Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidente
Giacomo Paddoni

dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA