Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9079 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9079 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE PIERLUCA N. IL 07/06/1985
avverso l’ordinanza n. 113/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il gip del Tribunale di Brindisi respingeva
l’opposizione proposta da Pierluca Milone avverso l’ordinanza con la quale il giudice
dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di autovettura intestata
al predetto, disposta con la sentenza irrevocabile con la quale al Milone era stata applicata
la pena in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevava che al giudice dell’esecuzione non è consentita in sede di esecuzione la
revoca della confisca disposta con sentenza divenuta irrevocabile e riteneva infondata la

2. Avverso il citato provvedimento il Milone, personalmente, ha proposto ricorso per
cassazione riproponendo le medesime doglianze poste a fondamento dell’opposizione
quanto alla legittimità della confisca nel caso di specie ed alla riferibilità dell’auto al padre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di
condanna (cui è assimilata quella di applicazione della pena) o di proscioglimento, fa stato
nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la
conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel
processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice
dell’esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (Sez. 1, n.
3311 del 11/11/2011 – dep. 2012, Lonati, rv. 251845).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

prospettata disponibilità del veicolo al genitore.

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