Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9078 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9078 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA MICHELE N. IL 22/04/1979
avverso l’ordinanza n. 80/2014 TRIBUNALE di PAVIA, del
21/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pavia, quale giudice

dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Michele Testa, volta alla declaratoria
di non esecutività della sentenza emessa dal predetto tribunale in data 7.11.2013,
irrevocabile il 12.11.2013, e la restituzione nel termine per proporre appello avverso detta
sentenza.
Rilevava che nel procedimento cui si riferisce la sentenza in esame il Testa era stato
dichiarato contumace e successivamente aveva fatto pervenire comunicazione dalla casa

stata disposta la traduzione dell’imputato per l’udienza del 7.11.2013 per la quale lo
stesso dichiarava di rinunciare a comparire. Pertanto, il processo era stato celebrato in
sua assenza ed era stato concluso alla predetta udienza con lettura del dispositivo e
regolare deposito della motivazione della sentenza il 12.11.2013.
Il giudice riteneva, quindi, valido il titolo esecutivo ed insussistenti i presupposti per
la restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, denunciando la
violazione di legge in ordine alla restituzione nel termine per impugnare lamentando che
la motivazione della sentenza non era stata mai notificata, neppure ai sensi dell’art. 548
comma 2 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Stante l’avvenuta celebrazione del processo non in contumacia ma in regolare
assenza dell’imputato ed essendo stata depositata la motivazione della sentenza nei
termini, deve escludersi la violazione dell’art. 548 comma 2 cod. proc. pen. denunciata
dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

circondariale di Foggia presso la quale si trovava ristretto per altra causa; quindi, era

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