Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9077 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9077 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORANO DOMENICO N. IL 19/08/1974
avverso l’ordinanza n. 1/2015 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito della sentenza della
Corte cost. n. 32 del 2014, confermava la pena inflitta dal giudice della cognizione a
Domenico Morano in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
rilevando che la pena base era stata determinata in misura legale e non era stata
determinata nel minimo tenuto conto della quantità e della ritenuta recidiva.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo

dell’esecuzione in ordine alla mancata rideterminazione del quantum di pena inflitta sulla
base di un trattamento sanzionatorio rimodulato dalla Corte cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, il giudice dell’esecuzione a seguito della declaratoria di incostituzionalità, pur
non avendo modificato la pena, ha operato una rivalutazione piena del trattamento
sanzionatorio, tenendo conto del fatto e delle altre circostanze accertate nel giudizio di
cognizione; ha, quindi, correttamente rinnovato ora per allora il segmento di giudizio
relativo all’intero trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.,
motivando sul punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

del difensore di fiducia, denunciando il vizio della motivazione dell’ordinanza del giudice

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