Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9076 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9076 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SINESI COSIMO DAMIANO N. IL 31/05/1985
avverso l’ordinanza n. 2194/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari respingeva
le istanze avanzate da Damiano Sinesi, volte ad ottenere la misura dell’affidamento in
prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o semilibertà, tenuto conto di
quanto segnalato dalla polizia con riferimento all’inserimento nel contesto criminale locale,
„..—nipote del capo cosca Sinesi Roberto; inoltre, rileva che allo stesso è stata applicata nel
2010 misura cautelare in relazione ad attività illecite collegate a detto contesto.

nau”

Valorizzava, altresì, la relazione UEPE nella quale pure viene dato el ilredetto
contesto criminale e de,Ila circostanza che l’istante afferma di essere sta o vittima di un

Uva.° Itul442

errore giudiziario ér
-L
nàntiene un atteggiamento di chiusura di fronte al tentativo di
approfondire le condotte di vita sin qui tenute e della sua vita in genere, tanto da
impedire di ottenere informazioni utili.
‘ Mozto,
l ao1.219
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazionérg mezzo del
difensore, rilevando violazione di legge, vizio di motivazione.
Rileva che la condanna si riferisce ad un unico episodio di cessione di stupefacenti
commesso nel 2009 con una pena residua da espiare molto limitata.
Lamenta la insufficienza della motivazione del rigetto della richiesta del rinvio
dell’udienza al fine di attendere il provvedimento relativo alla liberazione anticipata
certamente rilevante ai fini della valutazione della meritevolezza dei benefici.
Contesta il contenuto delle informazioni della polizia atteso che il ricorrente non è
mai stato coinvolto in alcun procedimento relativo al clan Sinesi; neppure corrisponde al
vero la frequentazione con soggetti appartenuti al sodalizio.
L’ordinanza cautelare altro non è che quella relativa all’episodio per il quale è stato
condannato.
Lamenta ancora che non è stata presa in considerazione la situazione familiare e
lavorativa e si duole del contenuto della relazione UEPE.
Con memoria depositata il 28.9.2015 ribadisce le suddette doglianza chiedendo
l’assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e
volto alla mera rivalutazione degli elementi sui quali il tribunale ha fondato la decisione
che, con motivazione congrua ed immune da illogicità ed interne contraddizioni, ha
valorizzato non soltanto le informazioni della polizia, ma, stante la sospensione
dell’esecuzione della pena, anche di quanto illustrato nella relazione UEPE.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.

pen..

t

-t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA