Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9076 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9076 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESESTIME MASSIMILIANO N. IL 15/04/1972
avverso la sentenza n. 2250/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C etuxv\e/ea
che ha concluso per k
Usik ctutJULG ‘Y-\()Fì-k

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv • A lAA.CAAAP

(-C3

(ledo usz..,

Data Udienza: 07/11/2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26.1.2012, la corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza
21.12.06 del tribunale di Chieti, sezione di Ortona, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Esestime Massimiliano in ordine al reato ex art. 4 L. 110/75 per essere estinto per
prescrizione e ha rideterminato in 3 mesi e 15 giorni di reclusione la pena inflitta per il delitto di
minaccia, aggravato dall’uso di due coltelli , in danno di Valentini Vittorio, Pierdomenico
Gianni Pietro, Di Paolo Daniela.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 612 c.p. :dalle risultanze processuali emerge che
l’imputato ha tenuto un atteggiamento esclusivamente difensivo ;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. : il rigetto della richiesta di
concessione delle attenuanti generiche e della riduzione della pena è stato insufficientemente
giustificato con il richiamo ai precedenti penali del ricorrente, senza tener conto del
modestissimo disvalore del fatto contestato.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i motivi propongono,in chiave critica, valutazioni
fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza
logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni
della corte di merito.
Con esse,in realtà , il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logicogiuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento
giudiziale , avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale ,costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese
che hanno rievocato con precisione e assoluta conformità il comportamento dell’imputato che,
invitato ad allontanarsi dal luogo in cui gli stessi si trovavano, si era ripresentato brandendo i due
coltelli, determinando nei presenti un indiscutibile timore per la loro incolumità fisica e una
conseguente limitazione per la loro libertà morale.
Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, nessun fondamento può esser loro riconosciuto,
sia per l’assoluta genericità, sia per l’intrinseca insindacabilità del potere discrezionale esercitato
correttamente dal giudice di merito, che ha messo in incontestata evidenza ,oltre alla gravità del
fatto ( compiuto con l’impiego di due coltelli) , la notevole capacità a delinquere del ricorrente,
desunta dai precedenti penali.
La manifesta infondatezza degli argomenti su cui si sono articolati i motivi del ricorso comporta la
declaratoria di inammissibilità del gravame. Va rilevato che,successivamente alla pronuncia della
sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione; ciò non porta però alla declaratoria di
estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità,
conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l’instaurazione , in sede di
legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità ex art. 129 cpp, ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U.
n.32 del 22.11.2000 rv 217266;. sez. 2, n. 28848 dell’85.5.2013 rv 256463).
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma , 7.11.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA