Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9075 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9075 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RACIOPPA PIETRO N. IL 29/06/1985
avverso l’ordinanza n. 2453/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari
respingeva
l’istanza avanzata
da
Pietro Racioppa
per l’applicazione
dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
In specie, il tribunale dava atto della pericolosità dell’istante che ha
commesso reati anche dopo lunghe carcerazioni e si è reso responsabile del
reato di evasione quando era agli arresti domiciliari. Rilevava che il precedente
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge
ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’affidamento in
prova terapeutico. Lamenta, in specie, che il tribunale non ha considerato
l’esistenza dei presupposti necessari per l’applicazione della misura alternativa in
esame: certificazione del Sert, disponibilità della comunità per proseguire il
programma terapeutico in regime residenziale e la valutazione positiva
dell’osservazione in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni
terapeutiche, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in presenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi, l’autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare
una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del
programma ai fini del recupero del condannato ed alla prevenzione del pericolo
che questi commetta altri reati, tenuto conto della pericolosità del condannato e
dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale
(Sez. 1, n. 19782, 11/04/2006, Muscari, rv. 233881; Sez. 1, n.33343,
05/09/2001, Di Pasqua, rv. 220029).
Nel caso in esame il tribunale ha dato conto delle valutazioni ancorate agli
elementi acquisiti in ragione delle quali ha ritenuto di non poter formulare, allo
stato, una prognosi favorevole dell’esito della misura alternativa.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente chiede sostanzialmente una
rivalutazione non consentita in questa sede delle circostanze di fatto esaminate
dal tribunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
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percorso presso la comunità è durato meno di un mese.
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della sonn’ma di euro mille in favore della
Così deciso, il 19 novembre 2015.
cassa della ammende.