Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9075 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9075 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
t-ME1~-MICHELEN:111,—2649i19.19
MENNUTI COSIMO N. IL 25/10/1963
avverso la sentenza n. 2006/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CERIGNOLA,
del 28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e iLexgA0(9
che ha concluso per
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–
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
(2,c,
Data Udienza: 07/11/2013
Roma, 7.11.2013
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28.2.2012, il tribunale di Foggia, sezione di Cerignola, ha confermato la sentenza
16.6.2011 del giudice di pace di Orta Nova, con la quale Cosimo Mennuti era stato condannato
alla pena di € 700 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della
parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di lesioni in danno Torchiarella Luigi.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 157 c.p. : alla data dell’udienza 28.2.2012, all’esito
della quale è stata pronunciata la sentenza di secondo grado , era già trascorso il termine di
prescrizione, maturato il 31.1.2012;
2. vizio di motivazione : il giudice di appello ha senza giustificazione ritenuto inattendibile la
testimonianza di Mennuti Anna Maria e attendibile la deposizione della persona offesa,
nonostante le incongruenze della sua narrazione.
Il primo motivo è fondato, in quanto risulta che effettivamente il termine di prescrizione è
maturato il 31 gennaio 2012, anteriormente quindi alla data della sentenza di conferma di
condanna, pronunciata dal giudice di appello, che non ha provveduto, senza alcuna
giustificazione, all’immediata declaratoria di estinzione del reato.
Posto che non sussistono elementi legittimanti il proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv
c.p.p. (si richiamano le insindacabili valutazioni delle prove dichiarative e documentali,
effettuate dai giudici di merito), la sentenza va annullata, senza rinvio, per questa causa.
Le statuizioni civili meritano di essere confermate.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.