Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9074 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9074 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURCIARELLO GIUSEPPE N. IL 30/07/1967
avverso l’ordinanza n. 61/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Giuseppe Curciarello, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del
reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all’art. 416 bis
cod. pen. giudicati con le sentenze specificamente indicate.
Esaminati specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle due sentenze
di condanna, il giudice rilevava che le due condotte di partecipazione ad associazione
mafiosa rappresentino segmenti della partecipazione al medesimo sodalizio.

condannato denunciando la violazione di legge rilevando che, pur avendo dato atto che i
due fatti associativi avevano come finalità il controllo del territorio e che la posizione del
ricorrente era sorretta da tale scopo, il giudice dell’esecuzione non ne ha tratto le dovute
conseguenze, confondendo la sussistenza dei presupposti per la continuazione con la
permanenza del reato associativo.
E’, infatti, evidente che nel caso di specie vi fosse una unicità di scopo dei sodalizi
ed una sorta di prosecuzione di intraneità stante l’originaria volizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Il
giudice può, però, motivatamente dare prevalenza anche soltanto ad alcuni di essi.
Nella specie, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate e
scarsamente correlate alla valutazione compiuta e correttamente argomentata del giudice
dell’esecuzione con la quale il ricorso non si confronta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo dei difensori di fiducia, il

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