Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9073 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9073 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHISHKOV RADOSTIN YORDANOV N. IL 18/06/1983
avverso l’ordinanza n. 147/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione, per quanto
interessa, respingeva l’istanza avanzata da Shishkov Radostin Yordanov, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in
relazione alle violazioni in materia di stupefacenti giudicati con le sentenze specificamente
indicate.
Rilevava che lo stato di tossicodipendenza dedotto non è stato documentato
adeguatamente e, comunque, non da solo sufficiente ritenere l’identità del disegno

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completamente diverse.
2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione, rilevando che il giudice non ha valutato gli elementi concreti delle
fattispecie, il contesto spazio-temporale e lo stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed
l’eventuale stato di tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994,
n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, si risolvono in considerazioni generiche e in rilievi di fatto
insuscettibili di rivalutazione in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 noverri1222Q1,5______–Il C nsigliere estensore

DEPOSITATA

Presidente

criminoso. Nella specie i reati sono stati commessi a distanza di mesi e con modalità

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