Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9073 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9073 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMASSI GIOVANNI N. IL 04/05/1953
avverso la sentenza n. 447/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e ckli,ccApio _._qcoo\o(LeG( o tue
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che ha concluso per 2
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma , 7.11.2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5.10.2012, la corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza 15.12.2011 del
tribunale di Lecce con la quale Comassi Giovanni, previa concessione delle attenuanti generiche,
era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, per il reato ex art.226 , in relazione all’art.
220 L.Fall. per avere, quale amministratore della STAT srl , dichiarata fallita il 26.7.05, violato
l’obbligo, impartitogli con la sentenza dichiarativa di fallimento , di depositare il bilancio e le
scritture contabili nel termine di 24 ore.
Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento agli artt. 136 ss c.p.c. e 17
L.Fall: il giudice di appello , dato atto che la comunicazione per estratto della sentenza di
fallimento andava effettuata, a norma dell’art. 136 c.p.c., “non più tardi del giorno successivo alla
sua data “, ha erroneamente affermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che la notifica sia
avvenuta nel mese di settembre(dopo circa un mese e mezzo). La notifica è stata effettuata non
presso la sede della società,sita in Lecce alla piazzetta Montale 1, ma presso il domicilio del
commercialista Antonio Carlà, essendo stato ritirato l’atto da Serra Bruno, qualificatosi come
addetto allo studio Carlà. A norma dell’art. 145 c.p.p., ante riforma del 2006,vigente nel 2005,1a
notificazione a persona giuridica andava eseguita mediante consegna a persone riconducibili alla
medesima, nel caso di specie alla società e non al Serra, persona totalmente estranea.
Ugualmente irrituale è la successiva notifica effettuata a mani della moglie, Turco Marinella,
presso la residenza del ricorrente: tale modalità è giustificata da situazioni (irreperibilità o da rifiuto
di ricevere copia ) non sussistenti nel caso di specie.
In conclusione ,l’imputato non ha avuto conoscenza della sentenza e del relativo ordine relativo ai
documenti societari.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il motivo di carattere procedurale è del tutto infondato, in quanto correttamente la sentenza
impugnata ha rilevato che è stata fatta una duplice ed efficace notifica dell’estratto della sentenza
dichiarativa di fallimento, sia presso la sede persona giuridica, sita in Lecce,piazzetta Montale 1, sia
presso la residenza della persona fisica dell’amministratore della società fallita , a mani della
moglie del Comassi . Va quindi condivisa la conclusione della corte di merito, secondo cui è stata
pienamente realizzata la conoscenza legale, da parte del ricorrente, dell’ordine impartitogli dal
tribunale e risulta dimostrata l’ingiustificata omissione del relativo deposito di documentazione
sanitaria nel termine prescritto dalla legge.
La manifesta infondatezza degli argomenti su cui si è articolato il motivo del ricorso comporta la
declaratoria di inammissibilità del gravame. Va rilevato che,successivamente alla pronuncia della
sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione; ciò non porta però alla declaratoria di
estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità,
conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l’instaurazione , in sede di
legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità ex art. 129 cpp, ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U.
n.32 del 22.11.2000 rv 217266;. sez. 2, n. 28848 dell’85.5.2013 rv 256463).
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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