Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9072 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9072 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KRIA MOHAMED RIAEMN. IL 10/01/1971
avverso l’ordinanza n. 5/2015 TRIBUNALE di MASSA, del
17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa, quale giudice
dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, respingeva l’incidente di esecuzione
proposto da Kria Mohamed, con il quale chiedeva la rimessione in libertà. Rilevava, a
ragione, che l’istanza si riferisce alla modifica del regime cautelare mentre dagli atti
risulta che il predetto sta espiando la pena inflitta con sentenza irrevocabile il 19.7.2014.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, ribadendo che il
di anni uno e mesi quattro di reclusione; che nel luglio e agosto 2014 aveva avanzato
istanza di scarcerazione essendo intervenute modifiche dell’art. 275 cod. proc. pen. sulla
quale, tuttavia, non aveva mai ricevuto risposta; quindi, il 7.10.2014 la sentenza era
divenuta irrevocabile ed era stato emesso provvedimento di cumulo.
Ad avviso del ricorrente, il predetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti
è viziato a causa della mancata comunicazione della sentenza del Tribunale di Massa del
4.6.2014 ed essendo intervenute modifiche noramative dell’art. 275 cod. proc. pen..
Pertanto, chiede la correzione del provvedimento impugnato e la rimessione in
libertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I rilievi mossi dal ricorrente sono aspecifici rispetto al contenuto del provvedimento
impugnato e, comunque, preclusi dall’intervenuto giudicato in relazione al quale il
condannato non indica ragioni di irregolarità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
4.6.2014 è stata emessa la sentenza del Tribunale di Massa che lo condannava alla pena