Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9072 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9072 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VAGAGGINI MARIA RITA N. IL 18/03/1964
nei confronti di:
MENGONI MARTA N. IL 17/08/1960
avverso la sentenza n. 251/2008 TRIB.SEZ.DIST. di FOLIGNO, del
27/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C outzsuja sc_AFLAQ)CO.
che ha concluso per a
cx o cjug ccrv) o ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

ofe “Zois

Data Udienza: 07/11/2013

Il ricorso non merita accoglimento in relazione alle doglianze di carattere penale.
In primo grado sono stati accertati i fatti in danno della ricorrente ,in ordine ai quali è stata
dichiarata dal tribunale di Foligno l’estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione. Va
rilevato non può essere riconosciuto alla parte civile un interesse a censurare l’interpretazione ,
da parte del giudice di appello, della norma procedurale , in base alla quale ha ritenuto
applicabile la normativa introdotta con la legge 205/05 e quindi ha considerato trascorso il
termine prescrizionale.
Ugualmente non meritevole di accoglimento è il motivo del tutto generico sulla valutazione
delle prove e sulla correttezza della ricostruzione dei fatti, contenute nella sentenza di appello,
in quanto è improponibile in sede di giudizio di legittimità.
Va invece ritenuto fondata la doglianza sulla mancata pronuncia del giudice di appello sulle
statuizioni civili , in violazione del disposto dell’art. 578 c.p.p., secondo cui , a seguito della
condanna,anche generica di Mengoni Marta, pronunciata dal giudice di pace con sentenza

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 27.7.2010, il tribunale di Foligno,in riforma della sentenza 23.6.08 del giudice di
pace di Foligno „ con la quale Mengoni Maria era stata condannata alla pena di £ 900 di multa,
al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di Mengoni Maria in ordine ai fatti qualificati ex artt. 594 e
612 c.p. , relativi al periodo di tempo compreso tra il 24 aprile e il 10 luglio del 2003, per
mancanza di querela, e in ordine ai reati di ingiuria e minaccia continuati, relativi al periodo di
tempo compreso tra il 18 e il 25 febbraio 2003, per essere estinti per prescrizione ; ha assolto la
Mengoni dai reati relativi al 3.3.03 per non aver commesso il fatto.
Il difensore della parte civile Vagaggini Maria Rita ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. errata determinazione del termine di prescrizione : il tribunale, nel determinare il tempo
necessario per la prescrizione , ha affermato, pag. 3, di aver applicato il termine di cui al
previgente art. 157 co. 1 n. 4 , determinando l’inapplicabilità della nuova normativa
introdotta dalla legge 251/05; ne deriva che per tutti i reati contestati la decorrenza della
prescrizione inizia dalla cessazione della continuazione , come previsto dal previgente art.
158 c..p.,cioè dal 10 luglio 2003 . Il giudice di appello ha quindi errato laddove ha
calcolato la decorrenza del termine di prescrizione per i fatti dal 18 al 25 febbraio
2003,considerandoli singolarmente e non in continuazione con le successive condotte,
protrattesi sino al 10 luglio successivo;
2. violazione di legge in riferimento all’art. 578 c.p.p. : il giudice di secondo grado, nel
pronunciare l’estinzione dei reati per prescrizione, ha omesso di pronunciarsi sulle
statuizioni civili concernenti l’avvenuta condanna della Mengoni al risarcimento dei danni
in favore della Vagaggini,
3. violazione di legge in riferimento all’avvenuta revoca dell’ordinanza di ammissione dei testi
della difesa: il primo giudice ha revocato l’ammissione delle testimonianze e il difensore
dell’imputata non ha formulato alcuna eccezione , decadendo dalla facoltà di proporre
eccezioni e di chiedere la assunzione dei testi in appello
4. 4. vizio di motivazione in riferimento all’assoluzione per non aver commesso il fatto : per
l’episodio del 3.3.03 ,la Vagaggini ha riferito di aver ricevuto telefonate contenenti ingiurie
e minacce presso il posto di lavoro nelle quali l’interlocutrice di qualificava come Mengoni
Marta; questa dichiarazione è stata confermata dal teste Madami Luigi e il giudice di
appello non ha tenuto conto di queste e altre testimonianze che costituiscono il fulcro della
sentenza di condanna di primo grado.

23.6.08, il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato continuato compreso tra il 18
e il 25 febbraio 2003, era tenuto a pronunciarsi sulle conseguenti statuizioni civili.
La sentenza impugnata dalla parte civile va quindi annullata limitatamente a questa omessa
pronuncia, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Rigetta nel resto il ricorso.

Il presidente
Alfredo Maria Lombardi
‘07’^’

Roma, 7.11.2013

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