Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9071 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9071 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALI SAJMIR N. IL 05/04/1977
avverso l’ordinanza n. 289/2014 TRIBUNALE di ASTI, del 16/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva la
richiesta con la quale Mali Sajmir sollecitava la valutazione della applicazione contestuale
di circostanze aggravanti (art. 73 comma 6 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990) con la
sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Rilevava, in specie, che tale contestazione – in ogni caso infondata – doveva essere
oggetto di impugnazione della sentenza ormai preclusa dalla intervenuta irrevocabilità.

2.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione,

ordine alla errata applicazione delle circostanze aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, trattandosi all’evidenza di censure precluse dalla
intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna cui esse si riferiscono.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

personalmente, denunciando la violazione di legge e riproponendo i medesimi rilievi in

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