Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9070 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9070 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALORO ROCCO N. IL 09/10/1979
avverso l’ordinanza n. 1504/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva
l’istanza avanzate da Rocco Calor° per l’applicazione dell’affidamento in prova ex art. 94
d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero ex art. 47 Ord. Pen..
In specie, il tribunale rilevava che il condannato si è reso responsabile di evasione
dagli arresti domiciliari in epoca recente, oltre che di un ulteriore reato di furto; inoltre, è
disponibile a sottoporsi a programma terapeutico esclusivamente di tipo farmacologico.

difensore di fiducia, il condannato denunciando il ‘zio di motivazione lamentando, in
specie, che il tribunale ha omesso di esaminare
47 Ord. Pen., non

richiesta di affidamento in prova ex art.

valutato le relazioni del servizio sociale e dei carabinieri in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il tribunale ha effettuato una complessa valutazione circa il probabile conseguimento
delle finalità del programma ai fini del recupero del condannato ed alla prevenzione del
pericolo che questi commetta altri reati, tenuto conto della pericolosità dallo stesso
manifestata e dell’attitudine della misura a realizzare un suo effettivo reinserimento
sociale ancorata agli elementi acquisiti, ritenendo di non poter formulare una prognosi
favorevole dell’esito della misura alternativa.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente chiede sostanzialmente una rivalutazione
non consentita in questa sede delle circostanze di fatto esaminate dal tribunale senza
neppure allegare le richiamate relazioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.

«

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del

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