Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9070 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9070 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO PAOLO N. IL 25/05/1964
avverso la sentenza n. 2102/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eptibucefoko
che ha concluso per i•
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 07/11/2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 14.2.2012, la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza
22.6.06, emessa ex art. 442 c.p.p. dal Gup del tribunale di Pesaro, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Martino Paolo in ordine al reato di cui agli artt. 4 L.110/75 e 61 n. 2
c.p. per essere lo stesso estinto per prescrizione; ha conseguentemente ridotto a 2 anni e 8 mesi
di reclusione la pena, inflitta per il reato di lesioni personali , consistite in ferita da taglio al
cuoio capelluto di Gambarara Matteo , in sede paramediana fronto-occipitale, aggravato
dall’uso di un’arma , da cui è derivata una malattia giudicata guaribile in giorni 15.
Il difensore del Martino ha presentato ricorso articolato in motivi diretti a dimostrare la
conformità della tesi difensiva al reale svolgimento dei fatti. Secondo la ricostruzione compiuta
dal Martino ,i fatti si sono svolti nella seguente successione :
– dinanzi all’ingresso della propria abitazione, egli aveva avuto un diverbio con il conoscente
Gambarara che lo aveva colpito al volto;
– la teste Sbrega ,che avevano conosciuto quella stessa sera, si era allontanata ;
– Gambarara lo aveva inseguito per le scale ed egli lo aveva colpito con le chiavi ;
– il Gambarara ,dopo essersi allontanato ,gli aveva telefonato ,minacciandolo e poco dopo era
entrato nella propria abitazione, sfondando la porta di ingresso ;
il Martino, a scopo difensivo, aveva preso un coltello dalla cucina e lo aveva colpito,
cagionandogli la lesione da taglio.
Alla luce di questa ricostruzione non ritenuta veritiera dalla corte di merito, il difensore ha
esposto i seguenti motivi:
1. contraddittorietà e illogicità della motivazione : : la narrazione della persona offesa non è
coerente con le premesse, soprattutto con riferimento all’analisi delle dichiarazioni
dell’imputato ,che si accordano perfettamente con i riscontri derivanti dai due accessi
effettuati dai carabinieri. Infatti alle 4,40 del 22.4.05 sono state rinvenute alcune gocce di
sangue che il Gambarara ha affermato essere suo , situazione che si concilia con il colpo
inferto con le chiavi dall’imputato per liberarsi dall’inseguimento del Gambarara ; alle ore
8,35 , i carabinieri hanno rilevato tracce di sangue dalla porta di ingresso del palazzo sino
all’appartamento dell’imputato , nonché la forzatura della porta di ingresso : situazione
compatibile con la violazione di domicilio e con la reazione difensiva del Martino con il
coltello. La versione della teste Sbrega, secondo cui vi fu un’immediata aggressione del
Martino sul pianerottolo con fuga della medesima e del Gambarara, non coincide con la
versione di quest’ultimo, secondo cui egli tornò per cercare la donna, né con il ritrovamento
nell’abitazione di una ciocca di capelli di quest’ultima. Tale circostanza dimostra che la
Sbrega è entrata in casa del Martino e che la reazione dell’imputato è avvenuta al suo
interno.
2. .vizio di motivazione concernente il movente : la corte rileva che gli uomini erano in stato di
alterazione alcolica e che era sorto un interesse ad avere rapporti intimi con la donna ,
interesse che può aver dato luogo alla reazione incontrollata del Martino. In tal modo nella
sentenza si prospettano moventi non oggettivamente verificabili , lasciando così un vuoto
nella ricostruzione del movente, che invece è rinvenibile nella tesi difensiva ;
3. violazione di legge in riferimento all’art. 52 c.p. : nel caso in esame si è verificata una
violazione di domicilio e la reazione del Martino è da considerare proporzionata ai sensi
del co. 2 dell’art. 52 c.p.;
4. vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della contravvenzione del porto del
coltello : pur in presenza della causa estintiva del reato, il riconoscimento dell’esimente
dell’art. 52 c.p. deve condurre al proscioglimento nel merito dal reato predetto.

I motivi sono inammissibili , in quanto, da un lato, mancano di specificità i (per genericità e
indeterminatezza, nonché per reiterazione di censure già formulate nei confronti della decisione del
giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento del processo) ;
dall’altro, contengono argomenti che propongono una serie di critiche a valutazioni fattuali,
sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la lineare razionalità
della decisione impugnata.
I motivi contengono inoltre una serie di censure ,prive di spessore tecnico idoneo a smentire
la lineare razionalità , che ha guidato le conclusioni della corte di merito, alla luce delle
risultanze processuali e dallo loro razionale valutazione .Infatti dalle indagini di polizia
giudiziaria e dalle prove dichiarative , la cui capacità persuasiva è stata attentamente verificata
dai giudici di merito , è emerso che
a) nella notte tra il 21 e il 22 aprile del 2005, Gambarara e Martino avevano conosciuto in un
locale la Sbrega Maria Grazia e avevano concordato di andare a casa del Martino per cenare
insieme ;
b) giunti nei pressi dell’abitazione, il Martino vi era entrato anticipando gli altri due e ne era
uscito con un coltello, che usava per colpire il Gambarara;
c) questi e la donna si davano alla fuga dirigendosi in direzioni diverse e il primo si recava nella
propria abitazione per poi recarsi presso il pronto soccorso,
d) il Gambarara alle ore 4,40 aveva incontrato una pattuglia di carabinieri a cui aveva
denunciato l’aggressione ;
e) recatisi presso l’abitazione del Martino, venivano rinvenute lungo le scale sul pianerottolo
tracce del sangue proveniente dalla ferita al capo del Gambarara;
f) i carabinieri avevano più volte suonato il campanello e bussato alla porta, senza ricevere
risposta e, dopo aver accertato che la porta era regolarmente chiusa, si erano tutti allontanati;
g) Gambarara poi era tornato presso l’abitazione dell’imputato ,ritenendo che la donna fosse
rimasta con il Martino con pericolo per l’incolumità della medesima ; aveva quindi forzato la
porta, e visto il Martino a letto da solo, si era nuovamente allontanato;
h) alle 8,35 ,i carabinieri – chiamati da un condomino che aveva notato le tracce di sangue dalla
porta di ingresso dello stabile al pianerottolo antistante l’appartamento del Martinoconstatavano la forzatura della porta, la presenza dell’imputato sul letto nonché la presenza di
un coltello recante tracce di sangue.
Da questa ricostruzione storica i giudici di merito hanno tratto razionalmente la conclusione
sulla colpevolezza del Martino, in base alla perfetta coerenza , connessione ,conferma ,da un
lato , dei dati narrati dai testi Gambarara e Sbrega; dall’altro, dei dati oggettivi (accertamenti di
polizia giudiziaria e certificazione medica) .
La non veridicità della versione dei fatti proposta dal Martino( secondo cui il Gambarara si era
allontanato da casa, dopo un leggero screzio, ed era poi tornato, forzando la porta con
intrinseco atteggiamento aggressivo, legittimante la sua reazione armata) è incontestabilmente
evidenziata dai seguenti elementi oggettivi
1. alle ore 4,40 del 22.4.05, prima del ritorno della persona offesa , il sangue era già stato
rilevato dai carabinieri, nello stesso tracciato,poi rilevato alle ore 8,35 (dal pianerottolo
antistante l’abitazione del Martino alla porta di ingresso del palazzo);
2. all’interno dell’appartamento non è stata rinvenuta alcuna traccia di sangue( smentendo la tesi
dell’imputato di aver agito per legittima difesa, a fronte dell’ invasione di domicilio perpetrata
dal Gambarara).
Gli altri motivi del ricorso , alla luce di questa ricostruzione del quadro storico e della sua
razionale valutazione, sono del tutto inconsistenti,generici irrilevanti ai fini della dimostrazione
della giustificazione del principale fatto criminoso : la coltellata inferta dal Martino al capo del
Gambarara .La mancata ricostruzione del movente di questo cruento atto di violenza non
risulta aver inciso sulla sua penale rilevanza.

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il consigliere stensore
Antonio
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Il presidente
Alfredo Maria Lombardi
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Roma, 7.11.2013

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