Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 907 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 907 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAYSLAK GIORGIO N. IL 03/06/1948
avverso la sentenza n. 26/2010 TRIBUNALE di SASSARI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 26 aprile 32012 dal Giudice di pace di Sorso, appellata da BAYSLAK Giorgio,
dichiarato responsabile del delitto di minacce, commesso il 7 gennaio 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo prescrizione del reato intervenuta alla data
della notifica della sentenza di secondo grado; lamenta poi mancata assunzione di prova richiesta
con l’appello per meglio valutare le dichiarazioni della persona offesa; vizio di motivazione laddove la persona offesa era stata ritenuta credibile sulle minacce ma non sull’ingiuria.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
La scadenza del termine di prescrizione di anni sette e mesi sei è intervenuta solo il 7 luglio 2013
senza alcun effetto in quanto, a fronte di ricorso inammissibile e per ciò inidoneo a costituire un
valido rapporto di impugnazione, la causa estintiva verificatasi dopo la pronuncia della sentenza
di secondo grado non ha potuto operare.
Il giudice d’appello ha correttamente ed esaustivamente rilevato la non decisività della proposta
rinnovazione istruttoria per lumeggiare la pacifica esistenza di rapporti tesi fra imputato e persona offesa.
Inoltre il Tribunale ha chiaramente evidenziato come il teste SOLINAS avesse parzialmente confermato le affermazioni della persona offesa sulla minacciosità dell’atteggiamento e delle espressioni del prevenuto, che, da parte sua, non ha negato di aver seguito per chilometri con l’auto
quella del DETTORI, ed ha valutato come il primo giudice avesse correttamente qualificato il
fatto come contestato al prevenuto, né rileva sull’attendibilità della persona offesa il fatto che il
primo giudice avesse pronunciato condanna solo per l’episodio ritenuto confermato anche dal testimone estraneo, situazione che non mina in radice la complessiva attendibilità della persona offesa così come ritenuta dai giudici del merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA