Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 907 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 907 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUNDREA GHEORGHE N. IL 24/03/1988
TUNDREA MARIUS NELU N. IL 17/05/1983
avverso la sentenza n. 281/2015 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 01/12/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GhSirghe Tundrea e Marius Nelu Tundrea ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso
la sentenza in epigrafe, con la quale, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Gup del
Tribunale di Terni, la Corte d’appello di Perugia ha assolto Marius Nelu Tundrea dal reato di cui
al capo B), mentre, in relazione al reato di cui al capo A) ascritto ad entrambi i ricorrente, ha
escluso l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ravvisando l’ipotesi
contemplata al comma 1 della stessa disposizione, ed ha, dunque, rideterminato in senso
I ricorrenti eccepiscono, col primo motivo, il vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale
responsabilità; col secondo motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt.
533 e 530, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso il principio secondo il quale
la condanna presuppone un giudizio di colpevolezza “al di la di ogni ragionevole dubbio”.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Per un verso, i ricorrenti si dolgono del giudizio di penale responsabilità muovendo alla
sentenza impugnata censure del tutto generiche, con ciò incorrendo nella causa di
inammissibilità di cui al combinato disposto degli artt. 581, comma 1 lett. c), e 591, comma 1
lett. c), cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo,
Rv. 254204).
4. Per altro verso, essi propongono deduzioni non scrutinabili nella sede di legittimità in quanto
tese a sollecitare una rivisitazione delle valutazioni di merito (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), a fronte della linearità e della conformità a logica e diritto
delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione in merito alla ritenuta integrazione dei
reati contestati (v. pagine 5 e seguenti).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
Versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2016
maggiormente affittivo la pena loro inflitta.