Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9068 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9068 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO GIONATA N. IL 25/07/1984
avverso l’ordinanza n. 96/2014 TRIBUNALE di PATTI, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigraf giudice dell’esecuzione respingeva la
richiesta avanzata da Bruno Gionata vo(a all’applicazione della continuazione ex
art. 671 cod. proc. pen..
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato