Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9068 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9068 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALGIMIGLI VASCO N. IL 06/01/1958
avverso la sentenza n. 1052/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 1/4.,u, v\o(c) Seq„„k
che ha concluso per )1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

Il termine di prescrizione del reato è maturato il 23.12.2012 e non ricorre l’ipotesi del
proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv c.p.
E’ infatti infondata la tesi di difensiva secondo cui i giocattoli , sostanziando la tridimensionale
riproduzione delle fattezze dell’orsetto, denominato Wirmie The Pooh ,privi del bidimensionale
marchio figurativo non integrano “i prodotti industriali con marchio contraffatto”cui si riferisce
l’art. 474 c.p, in quanto
a) la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza di appello, dà atto, senza
contestazione specifica da parte dell’interessato, che è stata accertata in sede di indagini
preliminari, “la contraffazione del marchio” sulla merce sequestrata ;
b) la giurisprudenza consolidata e condivisibile , da un lato, ritiene che il reato previsto
dall’art. 474 cod. pen. non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera violazione
del diritto d’autore„ costituita dalla riproduzione, senza autorizzazione, di un personaggio di
fantasia e/o realizzata con la semplice imitazione figurativa di prodotti industriali, senza
alcun marchio o altro segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto
ovvero falsificato; dall’altro, ha anche precisato che il reato sussiste se detto personaggi

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 15.11.2012, la corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza 3.6.2011 del
tribunale di Bergamo con la quale, Valgimigli Vasco era stato condannato alla pena di 1 anno di
reclusione e € 1.000 di multa perché ritenuto colpevole del reato ex art. 474 c.p., per aver introdotto
nel territorio italiano 18.000 pezzi di giocattoli raffiguranti “Winney the Pooh” e recanti il marchio
contraffatto , marchio registrato presso W.I.P.0, protocollo di Madrid con numero di codice
331614 (v. accertamento di Jay Visconti, direttore del settore Toys della società “The Walt Disney
Company Italia s.p.a.)
Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 474 c.p. : nel capo di
imputazione è richiamato il decreto di sequestro avente ad oggetto 1000 set, “composti da n. 18 o
19 pezzi di piccoli giocattoli raffiguranti Winney The Pooh, per un totale di circa n. 18.000 pezzi”.
I giudici di merito hanno ritenuto l’imputato responsabile di aver introdotto nel territorio nazionale
per la vendita “prodotti industriali con marchio contraffatto” e segnatamente con marchio
internazionale , di titolarità della Walt Disney, contraddistinto dal n. 331614..
Secondo il ricorrente il sequestro riguarda pezzi(le parti solide composte dalla materia plastica) di
giocattoli ,raffiguranti ( cioè rappresentanti la forma esteriore tridimensionale delle fattezze di )
Winney( dell’orsetto che compare nei cartoni animati della Diney) , le cui fattezze bidimensionali
sono graficamente rappresentate nel marchio figurativo internazionale n.331614. Questo marchio
figurativo non è però apposto o impresso sui pezzi di giocattolo sequestrati , in quanto nel capo di
imputazione non è indicato che sia stata apposta su tali tridimensionali giocattoli sequestrati il
bidimensionale marchio Winnie The Pooh. Pertanto i giocattoli , sostanziando la tridimensionale
riproduzione delle fattezze dell’orsetto ,non integrano “i prodotti industriali con marchio
contraffatto”cui si riferisce l’art. 474 c.p. Infatti la giurisprudenza,in una fattispecie identica, avente
ad oggetto l’introduzione nel territorio italiano ,per la vendita di prodotti con marchio contraffatto
Winnie The Pooh (sez. 3 n. 26754 del 26.4.01,rv 219215), ha affermato che “Il reato di
introduzione nello Stato e di commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p. , non
può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali,
senza alcun marchio o altro segno distintivo che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato “.
La S.C. ha ritenuto che non configurassero il reato la introduzione di pupazzi riproducesti i Winnie
The Pooh personaggi della serie Pokemon, Sansone, Scubidu e, privi di qualsiasi marchio riferibile
ai licenziatari autorizzati alla produzione.
Rapportando questo principio interpretativo alla fattispecie in esame, deve concludersi che
l’introduzione di pezzi di giocattoli ,privi di marchio raffiguranti l’orsetto , e quindi la materiale
realizzazione tridimensionale delle bidimensionali fattezze del bidimensionale marchio figurativo,
non integra il reato previsto dall’art. 474 c.p.

Roma, 7.11.2013
Il consigliere
Antonio B

sore

Il presidente
Alfredo Maria Lombardi

di fantasia costituisca oggetto di marchio registrato( nel caso di specie, marchio registrato
presso W.I.P.0, protocollo di Madrid con numero di codice 331614) in quanto la tutela
penale predisposta dalla norma incriminatrice concerne segni distintivi regolarmente
registrati e, in genere, indicativi della riferibilità del bene abusivamente riprodotto ad una
data impresa industriale o commerciale (nel caso di specie The Walt Disney Company Italia
s.p.a.)
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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