Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9067 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9067 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELOGU DAVIDE N. IL 22/10/1976
avverso il decreto n. 308/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Davide Delogu avverso il provvedimento
disciplinare del 14.1.2015 a seguito di rapporto disciplinare della stessa data, non
essendo stata dedotta nessuna delle violazioni delle disposizioni di legge in relazione alle
quali può sindacare il magistrato di sorveglianza, avendo, invece, il detenuto contestato
l’avvenuta esecuzione della sanzione disciplinare contestandone le modalità.

Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando che aveva denunciato la

violazione del contraddittorio e la inosservanza da parte della amministrazione
penitenziaria delle disposizioni di legge e del regolamento da cui è derivato un grave
pregiudizio all’esercizio dei diritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente muove censure palesemente generiche ed evidentemente volte
alla rivalutazione del merito della vicenda disciplinare, non consentita nel giudizio di
legittimità.
Anche la doglianza in ordine alla violazione del contraddittorio è del tutto aspecifica.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

2.

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