Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9067 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9067 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
GRALDI PAOLO N. IL 27/05/1942
ALMONTI ROBERTO N. IL 01/01/1963
avverso la sentenza n. 3628/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eocu,02.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 07/11/2013

Con sentenza 6.12.2012, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 19.3.08 del
tribunale della stessa sede, ha assolto il giornalista Almonti Roberto dal reato di diffamazione
in danno di D’Alessandro Lorenzo,titolare dell’autosalone “Top Car” per il riconoscimento
dell’esimente ex art. 51 c.p. e Graldi Paolo , direttore responsabile del quotidiano “Il
Messaggero”, dal reato di omesso controllo perché il fatto non sussiste.
La procura generale presso la corte di appello di Roma ha presentato ricorso per vizio di
motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p. : l’Almonti,nell’articolo
pubblicato il 2.8.2001 riferiva che gli agenti di polizia stradale di Teramo avevano scoperto un
giro internazionale di riciclaggio di auto e che erano state denunciate dodici persone, tra cui i
due “cervelli” dell’organizzazione e quattro persone accusate di riciclaggio, ricettazione, truffa e
simulazione di reato ,tra cui “L.D’A di Notaresco” Nell’articolo si precisava che “Tra questi
l’organizzazione aveva cooptato il titolare di un autosalone plurimarche e di un’agenzia di
pratiche automobilistiche che dunque facilitavano il compito di piazzare le macchine
riconvertite in maniera illecita ovvero taroccate”.
Il tribunale di Roma, aveva ritenuto che
la notizia riguardava il D’Alessandro, in quanto nell’articolo erano state indicate le iniziali
del suo nome, l’età,i1 luogo di residenza e l’attività lavorativa;
la notizia medesima era da considerare parzialmente non vera e diffamatoria, in quanto
,all’esito dell’istruttoria, era emerso che il D’Alessandro era stato indagato per i soli reati di
truffa e falso e non anche per i reati di riciclaggio,ricettazione,associazione per delinquere.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è del tutto disancorata dai fatti ed illogica laddove
afferma che l’operato del giornalista Almonti “risulta sostanzialmente immune da censure per
avere questi redatto l’articolo sulla base di una notizia di cronaca giudiziaria corrispondente a
verità”.
Nel caso di specie non si è in presenza di una notizia caratterizzata da inesattezze marginali, ma
da falsità nei suoi aspetti principali : è vera cioè la notizia di un’indagine a carico del
D’Alessandro , ma non è vera la notizia che l’indagine riguardasse i gravi delitti di riciclaggio,
ricettazione ed associazione per delinquere.
Pertanto manca il requisito – fondamentale per il riconoscimento dell’esercizio del diritto di
cronaca – costituito dalla verità della notizia diffusa con l’articolo pubblicato dal quotidiano.
Né può dirsi che la violazione della reputazione del D’Alessandro fosse comunque impossibile,
essendo già stata lesa dalla verità della notizia relativa all’effettiva indagine a suo carico per i
due reati di falso e truffa.
Va preliminarmente rilevato che il termine di prescrizione del reato in esame è maturato in data
2.2.2009 e che il ricorso avverso la sentenza di assoluzione, è stato presentato in data 16.1.2013.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo,è inammissibile per carenza
di interesse il ricorso per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione
assolutoria del giudice di secondo grado, nella ipotesi in cui una causa di estinzione del reato
preesista alla proposizione del ricorso medesimo. (sez. 6 ,n. 41391 del 19.10.2012, rv 254170;
conf,id .n. 27355 del 15.3.13.Rv. 255740)
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.
Roma, 7.11.2013

FATTO E DIRITTO

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