Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9066 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9066 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Melia Francesco, nato a Catania il 08/02/1984

avverso la sentenza del 13/10/2011 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1, Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la
sentenza in data 20 dicembre 2006 del Tribunale di Catania, appellata da
Francesco Melia, dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 334, commi
primo e secondo, cod. pen. (messa in circolazione di un ciclomotore di sua
proprietà affidata alla sua custodia e sottoposta a sequestro amministrativo
(fatto accertato il 9 febbraio 2004).

Data Udienza: 23/11/2012

2. Ricorre per cassazione di persona il Melia, a mezzo del difensore avv.
Enzo Merlino, denunciando con un unico motivo, la erronea applicazione della
legge penale, dovendo il fatto essere qualificato come violazione amministrativa
ai norma dell’art. 213 cod. strad., norma speciale rispetto a quella dell’art. 334
cod. pen., come affermato da una recente sentenza delle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va espressa condivisione del principio affermato sulla stessa questione
investita dal presente ricorso con la sentenza Sez. U,(n. 1963 del 28/10/2010, Di
Lorenzo) che, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dall’art. 9
della legge n. 689 del 1981 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra
norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il
confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, ha affermato che l’art.
213, comma quarto, cod. strad., che punisce con la sanzione amministrativa
l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve
ritenersi speciale rispetto all’art. 334 cod. pen, (44

è configurato invece il

delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato
disposto il sequestro penale o amministrativo; e ciò sempre che i nella concreta
fattispecie t non si realizzi una sottrazione che vada al di là del dato della mera
circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, implicando un’effettiva elusione
dei poteri di controllo spettanti all’autorità amministrativa sul veicolo
sequestrato: situazione che non ricorre nel caso in esame _

3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa per quanto di sua competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania
per competenza.
Così deciso il 23/11/2012.

1. Il ricorso è fondato.

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