Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9066 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9066 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS ALESSIO N. IL 12/06/1972
avverso l’ordinanza n. 566/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Alessio De Santis avverso il provvedimento del
magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata
in relazione al periodo specificamente indicato, tenuto conto delle violazioni
disciplinari commesse nel 2014.
maturato prima delle violazioni disciplinari. Lamenta, inoltre, i mancati contatti
con gli educatori all’interno del carcere per carenza di personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il tribunale ha compiutamente motivato sulla rilevanza delle
violazioni disciplinari ai fini della valutazione complessiva della condotta del
detenuto nei semestri cui si riferisce l’istanza di liberazione anticipata; il
ricorrente muove censure di merito volte ad una non consentita rivalutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
2. Ricorre l’interessato, personalmente, rilevando che un semestre era già