Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9066 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9066 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOTTANI MARCO N. IL 14/08/1984
avverso la sentenza n. 5284/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e jCQrj&
che ha concluso per i ■
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

Il ricorso non merita accoglimento, in relazione alla reiterata tesi dell’esercizio della legittima
difesa, che, pur nella sua configurazione putativa, è smentita dalle insindacabili risultanze
processuali, da cui i giudici di merito hanno tratto , in maniera insindacabile , i seguenti dati
storici
a) Sottani, subìto un fallo, ha reagito colpendo l’avversario Rizzuto con una gomitata allo
stomaco;
b) si è sviluppata una mischia a cui hanno partecipato tutti i giocatori delle due squadre,
in particolare cinque giocatori della Polisportiva Matassino , che circondavano con fare
minaccioso il Sottani, accusandolo di aver causato la “mischia” con il suo fallo di reazione;
c) il Sottani ha allora sferrato un pugno all’arcata orbitaria sinistra del Gagnarli che non era a
contatto fisico con l’imputato ;
d) la tipologia del colpo vibrato dall’imputato indirizzato al volto e in una parte particolarmente
fragile e vulnerabile dimostra la non casualità del pugno;

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 21.10.2011, emessa a seguito di impugnazione del P.M. , la corte di appello di
Firenze , in riforma della sentenza 10.7.09 del tribunale di Firenze, sezione di Pontassieve, ha
dichiarato Sottani Marco colpevole del reato di lesioni ex artt. 582 ,583 co. 1 e 2 c.p.,con
indebolimento permanente dell’organo della vista, commesso nel corso di una partita di
calcio, a gioco fermo,in danno del giocatore della squadra avversaria, Cagnarli David,
e,riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato alla pena di 8 mesi di
reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio
in favore della parte civile.
Il difensore del Sottani ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all’art. 52 c.p., vizio di motivazione in riferimento
all’esclusione dell’esimente della legittima difesa: la sentenza afferma in maniera apodittica la
non credibilità dei testi della difesa, in ragione della loro simpatia per la squadra del Sottani,
senza avvedersi che le dichiarazioni di questi testi coincidono, salvo marginali eccezioni, con
quelle del principale teste di accusa, che è l’arbitro Arcuri. Principalmente la corte di merito
non ha dato la dovuta rilevanza alla circostanza che nella sua relazione , acquisita agli atti,
l’Arcuri dà atto che cinque giocatori della Polisportiva Matassino “circondavano con fare
minaccioso il Sottani”, con intenzioni di malmenarlo ; in tal modo questi si è trovato in uno
stato di pericolo e ha percepito tale situazione come senza via di scampo ; questa ricostruzione
del fatto e della sue circostanze oggettive e soggettive è confermata dalla testimonianza del
guardalinee Donati che, constatate le intenzioni aggressive dei cinque giocatori, intervenne
bloccandoli.
Secondo il ricorrente il pugno era stato inferto dal Sottani, nel corso della mischia, derivata dal
suo fallo di reazione , e a seguito dell’accerchiamento e che successivamente l’imputato si è
allontanato dalla mischia, inseguito dai giocatori avversari. L’esimente della legittima difesa va
riconosciuta in quanto la sua condotta è stata proporzionata alla situazione di pericolo in cui si
era trovato e che non era stata da lui cagionata.
3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 52,55,59 c.p. : la corte ha
escluso l’ipotesi della legittima difesa putativa, per mancanza degli elementi della necessità
di difendersi contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e dalla involontarietà del
pericolo; va però considerato che ,anche se la corte ha escluso che al momento del pugno vi
fosse un contatto fisico tra Sottani e Cagnarli , si deve tener conto dello stato di evidente
agitazione dell’aggredito che ha ritenuto di difendersi attaccando, senza che questa
situazione soggettiva possa essere disconosciuta, per la presenza dei compagni di squadra e
dell’arbitro.

Roma, 7.11.2013

e) sono mancati gli estremi della scriminante anche putativa, costituiti dalla necessità di difesa
contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta (fino a quel momento la polemica e il conflitto si
erano mantenuti nell’ambito verbale e la incolumità fisica del Sottani era garantita dal ruolo
neutrale dell’arbitro e dalla presenza protettiva dei compagni di squadra), nonché
dall’involontarietà del pericolo (il Sottani ha direttamente partecipato a condotte aggressive
ancor prima della grave lesione cagionata al Gagarli);
O le lesioni riportate dal Sottani sono state cagionate in circostanze di tempo e di luogo
successive al contesto in cui ha inferto il pugno.
Va rilevato che è maturato il termine di prescrizione che comporta la declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione. La sentenza va quindi annullata, sul piano penale, per questa causa,
mentre il ricorso, sul piano delle statuizione civili, va rigettato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali , perché il reato è estinto per
prescrizione . Rigetta il ricorso agli effetti civili.

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