Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9065 del 23/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9065 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Del Vecchio Giovanni, nato a Brisbane (Australia) il 14/03/1957

avverso la sentenza del 02/12/2010 della Corte di appello di Potenza

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco M. iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la
sentenza in data 13 ottobre 2009 del Tribunale di Lagonegro, appellata da
Giovanni Del Vecchio, condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100
di multa, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore
della parte civile Luciano Pierro, in quanto responsabile del reato di cui all’art.
393, commi primo e secondo, cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente
contestato ai sensi degli artt. 635 e 612 cod. pen., per avere preso a calci la

Data Udienza: 23/11/2012

recinzione, costituita da pali di legno, apposta al terreno di proprietà del Pierro, e
minacciando quest’ultimo con la frase «delinquente, ti devo far fare la fine dei
pali» (in Lagonegro, località Vaieto, il 24 novembre 2006.
La Corte di appello riteneva provata la responsabilità dell’imputato sulla
base delle dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, giudicate
pienamente attendibili, nonché di elementi documentali. Riteneva inoltre che non
potesse essere accolta la deduzione dell’imputato – secondo cui egli aveva
reagito ad una contrapposta azione violenta – in assenza del requisito di

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Del Vecchio, con atto personalmente
sottoscritto, deducendo i seguenti motivi, che possono essere così riassunti al di
là della loro articolazione formale:
2.1. Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 121 cod. proc.
pen., e vizio di motivazione in punto di omesso esame da parte del Tribunale, e
poi dalla Corte di appello della memoria difensiva prodotta nel corso del
dibattimento di primo grado, alla quale, contrariamente a quanto ritenuto, non
era stata allegata alcuna documentazione, richiedendosi invece con essa
l’acquisizione di specifici documenti rilevanti ai fini del decidere; richiesta alla
quale il Tribunale non aveva dato alcuna risposta.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla parte della
sentenza impugnata nella quale si afferma erroneamente che la condotta
dell’imputato ha riguardato la particella n. 704 e non la particella 648, pertinente
al fratello Giuseppe, atteso che la stessa persona offesa nel dibattimento di
primo grado ha fatto proprio riferimento alla particella 648, menzionando
un’azione possessoria fatta da esso imputato attraverso il fratello e una
controdenuncia sempre di esso imputato riguardante proprio questa particella di
terreno; e ciò era comprovato anche da riproduzioni fotografiche relative alla
medesima particella 648, insistente su un’area da tempo remoto da lui
posseduta e utilizzata. Ne conseguiva che l’accertato possesso del terreno
escludeva la configurabilità del reato di ragion fattasi, dato che esso ricorrente
aveva preso a calci i paletti di recinzione “appena sistemati” dal Pierro, come da
quest’ultimo riconosciuto, dovendosi dunque applicare il principio vim vi repellere
licet.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle
deposizioni dei testi Rosario Pugliese e Nicola Franchino, erroneamente reputate
“neutre”, emergendo da esse la conferma che esso ricorrente, quando mise in
atto i comportamenti incriminati, si trovava nel possesso esclusivo del fondo di

immediatezza rispetto ad una presunta condotta di spoglio.

cui alla particella 648, nel quale si era dunque immesso senza clandestinità e
violenza.
2.4. Violazione e vizio di motivazione in punto di attribuzione di valore
probatorio decisivo alla prova indiziaria fornita dalla persona offesa, tralasciando
di considerare le dichiarazioni confessorie rese da questa.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta
legittimazione del Pierro a proporre querela, posto che, con riferimento alla
particella i fratelli Del Vecchio hanno esercitato un’azione possessoria e di

ministero non ha dimostrato la riferibilità in proprietà o in possesso al Pierro, che
conseguentemente non poteva considerarsi legittimato a proporre querela.

3. Osserva la Corte che i motivi di ricorso sono in gran parte attinenti a
questioni di fatto, puntualmente affrontate e logicamente valutate dai giudici di
merito, e per il resto infondati.

4.

Contrariamente a quanto dedotto, i giudici di primo grado hanno

esaminato la richiesta di integrazione probatoria, contenuta nella memoria
depositata nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo ineccepibilmente che
l’imputato non ne aveva precisato l’assoluta rilevanza ai fini del decidere,
valutazione che veniva reiterata anche in sede di appello, osservandosi che la
richiesta si riferiva alla questione del possesso del fondo di cui alla particella 648,
mentre la condotta violenta e minacciosa posta in essere dall’imputato si era
esplicata sulla porzione di terreno di cui alla particella 219 (ovvero 704) di
proprietà di Maria Rosa Labianca e in compossesso con il marito Luciano Pierro,
persona offesa costituitasi parte civile.
Il ricorrente contesta tale valutazione, ma senza considerare che i paletti di
recinzione da lui violentemente rimossi, per come accertato attraverso prove
documentali e testimoniali, insistevano proprio sulla detta particella 219 (ovvero
704).
Va per completezza poi osservato che l’omessa valutazione di memorie
difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità
del provvedimento impugnato, potendo influire solo sulla congruità e sulla
correttezza logico-giuridico della motivazione della decisione che definisce la fase
o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (v. Sez. 6n.
18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713); e, come anticipato, nessuna
carenza o incongruenza argomentativa è dato riscontrare sul punto da parte
della sentenza impugnata.

manutenzione sul terreno di cui alla particella 648, area di cui il pubblico

Quanto al difetto di legittimazione del Pierro a proporre querela, l’assunto si
fonda sulla presupposizione della riferibilità della condotta contestata a una
particella su cui il predetto non aveva titolo di possesso, che, come detto, i
giudici di merito hanno ritenuto erroneo.
Per il resto, il ricorrente esprime generiche doglianze circa l’attendibilità dei
testimoni sentiti in primo grado, che

, non possono essere esaminate in questa

sede di legittimità.

delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/11/2012.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA