Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9065 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9065 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORANDI SARA N. IL 18/03/1985
avverso la sentenza n. 2366/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C oknicUv;L Scsx,
che ha concluso per
QuDezi(co.„,,
l‘ dt • •

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

Con sentenza 6.7.2011, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 17.4.09 del tribunale
di Latina, con la quale Morandi Sara è stata condannata ,previa concessione delle attenuanti
generiche prevalenti, alla pena di 4 mesi di reclusione ed € 300 di multa, per il reato di tentato furto
di merce esposta negli scaffali del supermercato Panorama, merce rinvenuta , priva della scatola
di confezione ,all’interno di un borsone ,sequestrato alla Morandi .
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. omessa notifica del decreto di citazione e dell’estratto contumaciale all’imputata presso il
domicilio eletto : la Morandi, che inizialmente aveva eletto domicilio presso il difensore, ha
poi eletto domicilio presso la propria abitazione e gli atti sono stati notificati presso lo
studio del difensore ;
2. mancata assunzione di prova decisiva : la corte ha rigettato la richiesta di assumere la
testimonianza di Di Bono Laura ,presente al fatto e mai esaminata, rendendo così
impossibile la completa ricostruzione del quadro storico;
3. vizio di motivazione per errata valutazione delle emergenze istruttorie: i giudici di merito
non hanno valutato con la dovuta attenzione le dichiarazioni dell’impiegata Baroni,
esaminata ex art. 210 cpp, in quanto imputata in procedimento per reati connessi, in
violazione di legge per utilizzazione di mezzo di prova illegittimamente acquisito : nel
corso della aggressione in anno della Morandi ,fu gettata a terra la sua borsa e furono
sottratte le forbicine , individuate poi come mezzo per rimozione del dispositivo
antitaccheggio ;
4. violazione di legge in riferimento all’art. 157 c.p., in quanto non è stato rilevato che il
termine di prescrizione è maturato il 27.11.2011 .
Quanto al primo motivo di carattere procedimentale , va rilevata la sua infondatezza : la corte ha
scandito con estrema precisione la ritualità delle notifiche del decreto di citazione e delle ordinanze
di differimento di udienza, nel corso del giudizio di primo grado ; inoltre dagli atti risulta la
ritualità della notifica del decreto di citazione dinanzi al giudice di appello e della notifica
dell’estratto contumaciale della successiva sentenza
Quanto alle censure sulla ricostruzione del fatto, va rilevato che la condotta criminosa della
ricorrente è stata messa in incontestabile evidenza dai giudici di merito, in maniera pienamente
fedele alle risultanze processuali e alle loro razionali valutazioni : la Morandi è stata vista dalla
Baroni prendere una confezione ed entrare in un camerino ; queste dichiarazioni sono state
confermate in maniera del tutto inoppugnabile ,in quanto è stato poi accertato il possesso, da parte
della donna, della borsa in cui era la merce ,priva della scatola di confezione, nonché delle
forbicine, consegnate poi dalla medesima imputata (testimonianze dell’ispettore Mocci Angelo e
del capo del supermercato, Proia Giambattista) . In questo contesto di accurata rievocazione storica
e di razionale sua valutazione, non acquisisce alcun rilievo la posizione processuale dell’impiegata
Baroni, la cui credibilità e specifica attendibilità sono state vagliate con la dovuta diligenza dai
giudici di merito e le cui dichiarazioni sono state ritualmente utilizzate.
E’ inoltre manifestamente infondato il motivo concernente la mancata assunzione di prova decisiva
: ai fini della configurazione del vizio previsto dall’art. 606 lett. d) c.p.p. , è indispensabile che la
prova indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova
dichiarativa di parte (come nel caso della richiesta dell’esame del teste indicato dalla difesa), che
debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l’efficacia
dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto , all’esito del quale si prospetta l’
ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla
ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni
inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite “rilettura” e rivalutazione delle
emergenze processuali.
-„
i

FATTO E DIRITTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 7.11.2013
Il consi
Anton

Il presidente
Alfredo Maria Lombardi

A

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame. Va rilevato che,successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il
termine di prescrizione che non porta però alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un
condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente l’instaurazione , in sede di legittimità, di un valido rapporto
di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 cpp, ivi
compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n.32 del 22.11.2000 rv 217266;. sez.
2, n. 28848 dell’85.5.2013 rv 256463).
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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