Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9064 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9064 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cimmino Luigi, nato a Napoli il 15/03/1961

avverso la sentenza del 16/07/2009 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente gli avvocati Giovanni Esposito Fariello e Francesco Gianzi,
che hanno concluso per l’annullamento delle4 sentenze di primo e secondo grado
con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, appellata tra gli altri da Luigi Cimmino, la
Corte di appello di Napoli riduceva in dieci anni di reclusione la pena inflitta al
medesimo in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere
capeggiato un associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di vari

Data Udienza: 23/11/2012

delitti (omicidi, attentati contro la persona, estorsioni in danno di imprenditori,
traffico di stupefacenti), operante nei quartieri napoletani Vomero, Arenella,
Torretta e Posillipo, dal novembre 1996 al giugno 1997.
La Corte di appello perveniva alla riduzione della pena, su conforme richiesta
del Procuratore generale, dando atto che il Cimmino, alla udienza del 15 aprile
2009, aveva rinunciato a tutti i “motivi di merito”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Cimmino, a mezzo del difensore,

2.1. Erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 575
del 1965, dato che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui il
Cimmino era stato sottoposto era stata successivamente revocata, con sentenza
del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 1999.
2.2. Inosservanza degli artt. 166 e 177 cod. proc. peri., e conseguente
nullità di tutti gli atti processuali, perché, in presenza di una dichiarazione di
interdizione per infermità di mente del Cimmino, dichiarata con sentenza del
Tribunale di Napoli in data 28 aprile-18 maggio 1999, e comunque risultante dal
certificato del casellario giudiziale, le notifiche indirizzate al Cimmino non erano
state fatte anche al tutore Maria Fiore; e tali circostanze erano state dedotte dal
difensore sin dai primi atti di indagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, che ha natura preliminare, è fondato,
dovendosi ritenere assorbito il primo motivo di ricorso.

2. Risulta infatti dal certificato del casellario giudiziale, allegato agli atti, che
il Cimmino è stato dichiarato interdetto per infermità di mente con sentenza del
Tribunale di Napoli in data 28 aprile-18 maggio 1999, parimenti allegata agli atti.
Conseguentemente, in forza dell’art. 166 cod. proc. peri., le notifiche degli
atti allo stesso diretti dovevano essere eseguite anche presso il tutore
(nominato, con decreto del giudice tutelare in persona della moglie Maria Fiore).
L’omissione di tale formalità determina, per costante giurisprudenza, una
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (v., tra le altre,
Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, Perreca; Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001,
Dondero).
Risulta inoltre che detta situazione era stata dedotta dal difensore avv.
Giovanni Esposito Fariello sin dalla fase delle indagini preliminari.

avv. Giovanni Esposito Fariello, il quale deduce i seguenti motivi:

3. Consegue che, trattandosi di nullità che ha interessato già la fase della
udienza preliminare, oltre che i successivi gradi del giudizio, la sentenza
impugnata nonché quella di primo grado e il decreto che ha disposto il giudizio
devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

decreto che dispone il giudizio e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso il 23/11/2012.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e il

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