Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9064 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9064 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFFREDO MICHELE N. IL 22/01/1986
avverso l’ordinanza n. 7648/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
Roma respingeva l’istanza volta all’applicazione della liberazione anticipata
avanzata da Michele Loffredo.
Il predetto dichiarava di voler proporre impugnazione, ma non provvedeva
al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato