Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9063 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9063 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Meret Bruno, nato a Rivignano 1’11/04/1942

avverso la sentenza del 27/10/2010 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco M. Iacoviello, che ha concluso, previa riqualificazione del fatto ex art.
483 cod. pen., per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la
sentenza in data 20 settembre 2007 del Tribunale di Udine, appellata da Bruno
Meret, condannato, con l’aumento per la recidiva, alla pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv.,
374-bis cod. pen., per avere in sede di verbale relativo agli adempimenti
connessi all’applicazione della misura della libertà controllata, dichiarato

Data Udienza: 23/11/2012

falsamente al Comando Stazione Carabinieri di Udine di non essere in possesso
del passaporto, e successivamente, nuovamente convocato da detto Comando,
di averlo smarrito (in Udine, il 22 febbraio 2006 e il 2 marzo 2006).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Meret, che deduce:
2.1. Erronea applicazione della legge penale, non essendo configurabile il
reato contestato, dato che la dichiarazione inserita a verbale non era destinata a
essere prodotta all’a.g.

prova della responsabilità, avendo il ricorrente dichiarato di non essere in quel
momento in possesso del passaporto, circostanza veritiera; e, quanto alla
denuncia di smarrimento, non essendovi alcun elemento per ritenerne la falsità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ad avviso della Corte, la condotta consistita nella falsa dichiarazione da
parte del Meret di non essere in possesso del passaporto non integra il reato
contestato, non essendo essa stata versata in un atto destinato a essere
prodotto davanti all’autorità giudiziaria. Infatti, l’atto di cui si discute consisteva
in un verbale relativo ad adempimenti connessi alla sottoposizione del Meret alla
libertà controllata, provvedimento con il quale si imponevano al medesimo
determinate prescrizioni, tra cui il ritiro del passaporto.
Né tale condotta corrisponde ad altra fattispecie di reato, in particolare non
a quella di cui all’art. 495 cod. pen., non trattandosi di dichiarazione concernente
«l’identità, lo stato o altre qualità della persona» né a quella di cui all’art. 483
cod. pen., non essendo l’atto in cui la dichiarazione venne raccolta destinato a
provare la verità di essa, trattandosi di un mero atto di comunicazione di
prescrizioni imposte dall’a.g., tra cui quella del ritiro del passaporto.
Tale ultima fattispecie, prospettata in udienza dal Procuratore generale, si
attaglia invece alla ulteriore condotta posta in essere dall’imputato, quando
venne nuovamente convocato dai Carabinieri di Udine; occasione nella quale egli
dichiarò falsamente, secondo l’accusa, di avere smarrito il passaporto. Infatti,
così facendo, il Meret avrebbe attestato in un atto pubblico un fatto del quale
l’atto era destinato a provare la verità, costituendo il presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato del passaporto
(v. per analoga fattispecie, relativa alla falsa denuncia di smarrimento della
patente di guida, .Sez. 5, n. 7022 del 02/12/3010, dep. 2011, Oliva, Rv.
249832; e analogamente, in tema di falsa denuncia di smarrimento di
documento di identità, Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217208, o,

P-191

2..2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della

in tema di falsa denuncia di smarrimento di targhe e di documenti di
circolazione, Sez. 5, n. 10338 dell’11/06/1999, De Salve, Rv. 214192).
Che, poi, la dichiarazione di smarrimento del passaporto possa considerarsi
effettivamente falsa si potrebbe ricavare dalle considerazioni svolte nella
sentenza impugnata, che mettono in risalto la non sostenibilità di una simile
dichiarazione in raffronto a quella precedente con la quale il Meret aveva
sostenuto di non essere in possesso di tale documento. Tuttavia, in presenza di
una mutata qualificazione del fatto, appare necessario mettere in condizione

iniziativa.

2. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
limitatamente alla parte del fatto relativa alla dichiarazione del non possesso del
passaporto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; e
l’annullamento dell stessa sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Trieste, in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento del
passaporto, qualificato il fatto contestato ex art. 483 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla falsa
dichiarazione del non possesso del passaporto perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Trieste in ordine alla falsa dichiarazione di smarrimento del
passaporto, qualificato il fatto contestato ex art. 483 cod. pen.
Così deciso il 23/11/2012.

l’imputato di difendersi in sede di merito, esperendo al riguardo ogni utile

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