Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9063 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9063 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BOSCARINO ANGELO nato il 08/12/1988, avverso la sentenza del
12/04/2013 del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Rimini;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per
l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO

1. BOSCARINO Angelo,

in proprio, ha proposto ricorso per

cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 12/04/2013 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Rimini gli aveva
applicato la pena concordata con il P.M. per il reato di rapina aggravata
deducendo:
1.1. violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla
mancata motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità;

Data Udienza: 10/01/2014

1.2. violazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla congruità
della pena.

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.

ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.
2.2. Quanto al trattamento sanzionatgo, questa Corte, ha
statuito che, nel ricorso per cassazione, avversoentenza che applichi la
pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre
motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di
pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla
pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne
ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a
far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di
ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute: Cass. 18735/2001 Rv. 219852; Cass.
16832/2008 Rv. 239543; Cass. 3580/2009 Rv. 242673.
In particolare, si è rilevato che, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,

2

2.1. Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte,

sulla congruità della pena concordata, perché, in tal modo, il giudice ha
dato atto di avere effettuato, sia pure implicitamente, il dovuto giudizio
valutativo: SSUU 5777/1992; Cass. 42910/2009 Rv. 245209.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art

della sentenza), non risultavano elementi evidenti che potessero portare
ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta
qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/01/2014
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Ra )

PRESIDENTE
(Dott.

o Libero Carmenini)

129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati (pag. 3 ss

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