Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9062 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9062 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICELI SALVATORE N. IL 12/04/1946
avverso l’ordinanza n. 5801/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Salvatore Miceli avverso il provvedimento con il quale il
Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva rigettato l’istanza di liberazione
anticipata «speciale» integrativa per il periodo già valutato, trattandosi di espiazione
della pena relativa ad un reato di cui all’art. 4
–
bis Ord. Pen..
2. Ricorre l’interessato, personalmente, denunciando la violazione dillegge in ordine
indicati tra quelli di cui all’art. 4
–
bis Ord. Pen. ponendo in dubbio la legittimità
costituzionale della disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla luce dei principi affermati in più occasioni, a partire dalla decisione Sez. 1, n.
3130 del 19/12/2014 – dep. 22/01/2015, Moretti – anche con riferimento alla
inammissibilità della integrazione della liberazione anticipata speciale per i soggetti in
espiazione della pena relativa ai reati cd. ostativi con riferimento alla detenzione sofferta
prima della entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2014 – tutte le
argomentazioni sviluppate dal ricorrente, compiutamente esaminate nella decisione
richiamata, sono manifestamente infondate.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
alla interpretazione della norma che esclude il beneficio per i soggetti condannati per reati