Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9062 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9062 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. GROTTANELLI DANIELE nato il 29/05/1982;
2.

POZZOBON IVAN nato il 20/08/1972;

avverso l’ordinanza del 20/08/2013 del Tribunale del Riesame di
Venezia;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore avv.to Antonio Rubinetti per Grottanelli che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 20/08/2013, il Tribunale del Riesame di
Venezia sostituiva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con quella
degli arresti domiciliari nei confronti di GROTTANELLI Daniele e
POZZOBON Ivan, indagati per i reati di tentata estorsione, sequestro di
persona e lesioni aggravate.

Data Udienza: 10/01/2014

2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati, in proprio,
con separati ricorsi peraltro perfettamente identici nel contenuto, hanno
proposto ricorso per cassazione deducendo la
MOTIVAZIONE

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA

in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

«utilizzate solo le mani e non le armi rinvenute nell’autovettura»; b) per
quanto riguarda il reato di tentata estorsione, le dichiarazioni della parte
offesa erano contraddittorie e vi era il dubbio che fosse stato commesso
il diverso reato di cui all’art. 33 cod. pen.; c) insussistente, infine,
doveva ritenersi il reato di sequestro persona.

3. Con atto pervenuto in data 09/01/2014, POZZOBON, in proprio,
ha dichiarato di rinunciare al ricorso: di conseguenza, il ricorso va
dichiarato inammissibile ex art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

4. Il ricorso del GROTTANELLI, è manifestamente infondato.
Il tribunale ha ampiamente motivato sulla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine ad ogni singolo reato alla stregua di
precisi riscontri fattuali, escludendo anche che fosse configurabile il
reato di cui all’art. 393 cod. pen. (pag. 3 dell’ordinanza). Gli altri reati,
sono, in pratica pacifici e neppure seriamente contestati: di
conseguenza le doglianze dedotte vanno ritenute generiche ed
aspecifiche rispetto la motivazione addotta dal tribunale: dal che
consegue l’inammissibilità

5. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 500,00 ciascuno.
P.Q.M.

2

atteso che: a) per quanto riguarda il reato di lesioni erano state

DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

IL
(Dott. Seco
IL CONSIGLI E ST.
(Dott. G. R0

SIDENTE
bero Carmenini)

Roma 10/01/2014

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