Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9061 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9061 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANGANELLI DOMENICO N. IL 03/01/1962
avverso l’ordinanza n. 213/2014 TRIBUNALE di PISTOIA, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Domenico Stanganelli, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del
reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R.
n. 309 del 1990 tenuto conto della distanza temporale tra i due reati (il 2009 ed il 2011),
pur tenuto conto della natura omogenea degli stessi.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il condannato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Il
giudice può, però, motivatamente dare prevalenza anche soltanto ad alcuni di essi.
Nella specie, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate tenuto conto
della significativa distanza temporale tra i fatti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

rilevando che la distante temporale tra i fatti non esclude ex se la continuazione.

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