Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9061 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9061 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BLANCO VINCENZO N. IL 19/07/1979
avverso l’ordinanza n. 1309/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/01/2014

Blanco Vincenzo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e già condannato in
primo grado alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, ricorre personalmente avverso l’
ordinanza della corte di appello di Messina datata 18.7.2013 che, rilevato che il giudice di primo
grado non ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per il periodo- novanta
giorni- fissato per il deposito della motivazione della sentenza, la disponeva rilevando che la
sospensione,per 1 ‘appunto, decorreva dalla data del 4.12.2013, erroneamente indicata nell’
ordinanza impugnata invece che dalla diversa data – 4.12.2012- dell’ effettiva pronuncia del
dispositivo.
Ora l’art. 304 comma 1 c.p.p. prevede l’appello come mezzo di impugnazione dell’ordinanza di
sospensione dei termini. Ne consegue che, anche a fronte di un evidente errore materiale contenuto
nel provvedimento impugnato, la presentazione di un ricorso, mezzo non consentito, impone per la
decisione la sua conversione in appello..

P.Q.M.
qualificato il ricorso come appello a norma dell’art. 304 comma 1 in relazione all’art. 310 cod. proc.
pen., dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Messina.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

Letti gli atti, la sentenza, ed il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, Antonio Mura, per la trasmissione degli atti al
tribunale competente ex art. 310 c.p.p. per la decisione, previa conversione del ricorso come
proposto in appello;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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