Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9060 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9060 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS ALESSANDRO N. IL 23/03/1970
avverso la sentenza n. 7298/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Alessandro De Angelis avverso il provvedimento del
magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata in
. t
relazione al periodo specificamente indicato, tenuto
122
ella condotta durante la misura
dell’affidamento terapeutico, revocata nel luglio 2014 per plurime violazioni.

Ricorre l’interessato, personalmente, rilevando che la richiesta del beneficio si

dove aveva mantenuto condotta regolare.
Inoltre, il ricorrente chiede il riconoscimento dell’integrazione della liberazione
anticipata speciale in relazione ai semestri già valutati positivamente in mancanza di
preclusioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il tribunale ha compiutamente motivato sulla rilevanza delle violazioni
relative al periodo nel quale il detenuto ha fruito della misura alternativa dell’affidamento
terapeutico ai fini della valutazione complessiva della condotta del detenuto nei semestri
cui si riferisce l’istanza di liberazione anticipata.
Conseguentemente è inammissibile anche la richiesta della liberazione anticipata
speciale che, peraltro non aveva formato oggetto di valutazione nel provvedimento
impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

riferisce al semestre maturato quando era detenuto nella casa circondariale di Velletri

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