Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9060 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9060 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
MASSARO SALVATORE N. IL 04/01/1968
avverso la sentenza n. 2106/2013 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
26/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/01/2014

Il P.G. della Corte di appello di Genova ricorre per cassazione avverso la sentenza del gip del
tribunale di La Spezia in data 26.6.2013 che, in seguito a patteggiamento ex art. 444 c.p.p.,
applicava a Massaro Salvatore, imputato del delitto di rapina semplice, la pena, considerata la
recidiva specifica reiterata, di anni tre ed euro 516 di multa, deducendone, della predetta pena, la
illegittimità. Invero dalla descrizione del fatto in sede di imputazione si evince che il fatto è stato
conunesso da più persone riunite con condotta di esecuzione frazionata tra il Massaro ed il correo,
tale Buono Bruno, che si impossessava del prodotto del reato,mentre l’imputato tratteneva la
vittima a cui usava la violenza. Ne consegue che la pena edittalègrevista per il delitto di rapina
aggravata ex artt. 628,1.€ 3 comma c.p., aggravata per di più dalla recidiva reiterata specifica, che
comporta l’aumento obbligatorio non inferiore ad un terzo fino a due terzi della pena in concreto
inflitta per il nuovo delitto. A fronte allora della diversa qualificazione del fatto di reato, da rapina
semplice a rapina aggravata dalla circostanza di cui all’art. 628 comma 3 n I c.p, l’ accordo delle
parti deve ritenersi contra legem, con il conseguente obbligato annullamento della sentenza.
L’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteggiamento che abbia recepito un
accordo delle parti fondato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto va disposto senza rinvio,
con trasmissione degli atti al giudice di merito perché proceda a nuovo giudizio, in quanto detto
vizio produce la nullità irrimediabile del patto con conseguente necessità di riportare la situazione
processuale alla fase precedente la sua stipula.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di La
Spezia.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

Letti gli atti, la sentenza, ed il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, Giulio Romano, che ha chiesto 1′ annullamento
con rinvio della sentenza;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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