Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 906 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 906 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENNARO ELIA N. IL 16/10/1943 parte offesa nel procedimento
c/
SQUADRITO ALFIO
SQUADRITO GIUSEPPE
avverso l’ordinanza n. 4270/2012 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di CATANIA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
GENNARO Elia, persona offesa nel procedimento originatosi da sua querela per lesioni volontaria aggravate a carico di SQUADRITO Alfio +1, propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 1 marzo 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che,
dato atto della trasmissione all’archivio da parte del Pubblico Ministero degli atti, ha dichiarato
inammissibile la proposta opposizione della GENNARO.
Deduce difetto di motivazione per la mancata effettuazione delle necessarie indagini.
Il ricorso è tuttavia inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa personalmente. E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613,
comma 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione
di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio
2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente
all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 300,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 300,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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