Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 906 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 906 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENA OTTAVIO N. IL 06/01/1978
avverso la sentenza n. 4896/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;
Data Udienza: 01/12/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Ottavio Cena ricorre per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia,
contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che, pronunciando in sede di
rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale
di Parma, ritenuto assorbito nel capo a) dell’imputazione (art. 337 cod. pen.) il reato
di percosse, così diversamente qualificato il capo b) (già ritenuto in primo grado
quale reato di lesioni aggravate, ai sensi degli artt. 582, 585 in relazione agli artt. 61
n. 2) e 61 n. 10) cod. pen.), ha rideterminato la pena per il residuo reato di
resistenza a pubblico ufficiale in due mesi e venti giorni di reclusione, poi convertita
E’ stata impugnata nel medesimo contesto (art. 586 cod. proc. pen.) l’ordinanza
pronunciata dalla Corte territoriale di rigetto di sollevata questione di nullità della
notifica del decreto di citazione in giudizio per l’appello, intervenuta nelle forme di cui
all’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.)
Questa Corte con sentenza del 22 luglio 2015 aveva annullato per violazione di
norma processuale (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) la precedente pronuncia della
Corte territoriale con cui era stata respinta la richiesta di rinvio del giudizio di
appello, avanzata dal prevenuto, detenuto per altra causa.
In ricorso si denuncia:
a) nullità per violazione di norma processuale in cui sarebbe incorsa la Corte di
appello in sede di rinvio erroneamente interpretando la giurisprudenza di legittimità
sulla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello che era stata esclusa in
quanto eseguita ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. al difensore di
fiducia, nella presunzione di conoscenza in capo al prevenuto in ragione del rapporto
di fiducia che avrebbe legato il professionista al soggetto assistito;
b) vizio di motivazione per manifesta illogicità e mancanza per avere ritenuto la
Corte territoriale integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale sul racconto
dell’offeso senza confrontarsi con le censure difensive;
c) vizio di motivazione anche per manifesta illogicità ed erronea applicazione del
legge penale per avere la Corte denegato la concessione delle attenuanti generiche.
I motivi proposti sono inammissibili perché manifestamente infondati e non
contemplati dall’ordinamento.
La Corte territoriale ha congruamente motivato sull’eccezione di nullità sollevata
dalla difesa con argomenti assolutamente pertinenti e rispettosi delle previsioni di
norma (art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.) nell’interpretazione datane da
questa Corte (Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C., Rv. 267527).
La questione è comunque indeducibile nel giudizio di rinvio da annullamento.
Si tratta infatti di nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 8592 del 10/02/2016,
Gervasoni, Rv. 266369) sanata se non tempestivamente denunciata, tempestività da
determinarsi avuto riguardo al primo giudizio di appello.
E’ inoltre, quella dedotta, questione nuova che, sfuggendo, per l’indicato regime
cui è sottoposta, alla rilevabilità propria delle nullità assolute, non può essere
in corrispondente pena pecuniaria, rateizzata.
introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio, pena l’inosservanza del principio di
cui agli artt. 628, comma 2, e 627, comma 3, cod. proc. pen.
Per i restanti motivi, gli stessi sono affetti da manifesta infondatezza nella
pienezza, congruità e giuridica correttezza delle ragioni sviluppate sui temi dalla
Corte di appello la cui pronuncia si sottrae quindi al sindacato di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 2.000,00
(duemila) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
processuali e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 01/12/2016
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
Laura Scalia
Giaco(io Pqoloni
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese