Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9059 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9059 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUZZI GIUSEPPE N. IL 27/07/1971
avverso l’ordinanza n. 4400/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con or anza l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
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Bologna respingeva l’istanza volta all’applicazione della misura della detenzione
domiciliare avanzata da Giuseppe Buzzi.
Il predetto dichiarava di voler proporre impugnazione, ma non provvedeva
al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato